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  1. Cure all'estero

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Cure all'estero

Cure all'estero presso centri di elevata specializzazione

I cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale hanno diritto ad usufruire di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in centri di altissima specializzazione all'estero, con spese a carico delllo stesso S.S.N, qualora le prestazioni non siano ottenibili presso le strutture sanitarie italiane in modo adeguato o i tempi di attesa siano tali da compromettere gravemente lo stato di salute dell'assistito.

Come fruire delle cure all'estero

Il cittadino, per fruire dell'assistenza sanitaria all'estero deve preventivamente acquisire dall'ASL l'autorizzazione al trasferimento per cure.

La domanda, redatta su specifico modulo a fianco riportato, va presentata presso il Distretto di residenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista. La proposta deve essere adeguatamente motivata in merito all'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. La proposta del medico deve inoltre contenere l'indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.

L'ASL trasmette la domanda e l'eventuale documentazione sanitaria al Centro di riferimento regionale territorialmente competente, entro 3 giorni dall'istanza. Il Centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per fruire delle prestazioni richieste presso la struttura estera, comunica il proprio parere motivato al cittadino ed all'ASL entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Autorizzazioni e rimborsi dei costi sostenuti

Le cure all'estero possono essere autorizzate:

in forma diretta (gratuita) presso le strutturE pubbliche o private convezionate in Paesi della UE o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi bilaterali di sicurezza sociale. In questo caso al cittadino viene rilasciato, dal Distretto dell'ASL, il modello comunitario E112 o modello similare da presentare al Centro estero.
Se la prestazione è stata fruita in forma diretta (Mod. E112 o similari) restano a carico dell'assistito:

  1. oneri sostenuti per prestazioni libero professionali anche se in costanza di ricovero;
  2. ticket previsti dalla legislazione locale;
  3. spese per il viaggio, anche se in ambulanza, e per l'eventuale accompagnatore;
  4. spese per il soggiorno nell'attesa di ricovero e spese di comfort alberghiero.

in forma indiretta (il cittadino dovrà anticipare le spese autorizzate per le quali potrà richiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia) presso le strutture private non convenzionate nell'ambito dei Paesi UE o strutture pubblice o private ubicate nell'ambito dei Paesi extracomunitari.

Se la prestazione è stata fruita in forma indiretta l'assistito riceverà il rimborso delle spese sostenute nelle seguenti percentuali:

  • 80% per le spese di carattere strettamente sanitario;
  • 80% delle spese di viaggio (del costo della tariffa ferroviaria e/o marittima più economica se il trasporto è effettuato con l'auto privata o pubblica, treno o nave);
  • 80% della spesa sostenuta per il biglietto aereo in classe turistica se il viaggio è effettuato in aereo;
  • 40% per le spese relative a prestazioni libero professionali.

 Qualora le spese rimaste a carico dell'utente siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare, può essere valutata dalla Regione - successivamente al rimborso dell'80% - la possibilità di un ulteriore rimborso.

 E' importante ricordare che ai fini della liquidazione dei rimborsi sopradescritti occorre avere le fatture di spesa quietanzate in originale o in titoli equipollenti, secondo le norme e gli usi del Paese estero. Le fatture devono essere vistate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. E' inoltre necessaria la dichiarazione del Consolato italiano all'estero attestante la natura giuridica del centro estero.

Le domande di rimborso devono essere presentate entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa.

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