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Contenuti principali della pagina

Cessione ed acquisizione

Cessione / acquisizione di un cane

Per cessione o acquisizione di un cane si intende il trasferimento della proprietà dell’animale tra due soggetti., anche a titolo gratuito.
Questo atto va formalizzato con la compilazione dell’apposito modello, che deve essere presentato dal proprietario cedente entro 15 giorni presso il Servizio Veterinario dell’ASL di competenza.
E’ obbligatoria la compilazione di ogni parte del modulo, comprensiva dei dati anagrafici completi sia del vecchio che del nuovo proprietario e della duplice firma in calce da parte di entrambi.
E’ regola che le firme siano apposte in originale presso gli uffici pubblici; vengono tuttavia accettate autocertificazioni via fax, corredate di copia del documento identificativo ai sensi del art. 7, capo II, D.P.R 403 del 20/10/1998.

Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso (L.R. n. 18 del 19/07/2004. art. 3, comma 1). Se il cane acquistato è già stato identificato, è necessario segnalare al Servizio Veterinario il cambio di proprietà dell'animale.
La cessione di un cucciolo, per legge, non deve avvenire prima di 60 giorni dalla nascita, periodo minimo fisiologicamente indispensabile di contatto fra cucciolo e madre.

In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da 38,00 a 232,00 euro

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