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Contenuti principali della pagina

FAQ

Lo sportello risponde

Passaporti

  • Dove si fa il passaporto europeo per animali domestici?
    È necessario contattare i Servizi Veterinari del paese d'origine.
  • Quali animali interessa?
    Il passaporto europeo vale per cani, gatti e furetti. Per gli altri animali, non essendoci ancora una legislazione armonizzata a livello UE, si applica la legislazione nazionale.
  • Come funziona il passaporto per animali da compagnia?
    Per i movimenti di animali da compagnia tra gli Stati Membri dell'UE diversi da Irlanda, Svezia, Malta e Regno Unito, l'unico requisito richiesto per i viaggi oltre frontiera è la vaccinazione antirabbica. Si deve far vaccinare l’animale da un veterinario e far registrare la vaccinazione sul passaporto. La registrazione è effettuata dai veterinari pubblici o da quelli privati autorizzati. Fino al 3 luglio 2011 vale per l’identificazione anche il tatuaggio se chiaramente leggibile (eccetto in Regno Unito, Irlanda e Malta). Gli animali sotto l’età vaccinale possono essere autorizzati a viaggiare alle condizioni definite da ciascuno Stato membro.
    Per l'ingresso di animali in Irlanda, Svezia, Malta o Regno Unito è richiesta anche la titolazione degli anticorpi dopo la vaccinazione antirabbica (per valutarne l’efficacia). Durante il viaggio, se la vaccinazione è in scadenza, si deve effettuare il richiamo.
    Il passaporto UE vale per l’intera vita dell'animale. Alcuni Stati Membri possono includere informazioni aggiuntive nel passaporto (per esempio su altre vaccinazioni) e anamnesi clinica dell'animale utili per i successivi controlli veterinari, ma tale prassi non è richiesta dal diritto comunitario. Il passaporto UE agevola i controlli veterinari e semplifica il viaggio ai proprietari di animali.
  • Nel viaggio da un Paese non UE verso uno Stato Membro è possibile usare il passaporto per animali domestici?
    No, teoricamente il passaporto va utilizzato solo per gli animali che viaggiano tra gli Stati Membri dell'UE. Tuttavia è possibile utilizzare il passaporto anche se si viaggia da o verso uno dei paesi limitrofi, il cui stato sanitario relativo alla rabbia corrisponda a quello della UE (Paesi quali: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano).
    Per gli animali provenienti da altro paese che entrano nell'UE ci sono due diverse possibilità:
    a) provenienza da un paese con situazione favorevole per la rabbia e la salute degli animali (vedi lista sito UE);
    b) provenienza da un paese non compreso nella lista degli stati indenni da rabbia. In questo caso, l’animale domestico deve essere vaccinato e testato tre mesi prima di entrare in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione di Irlanda, Svezia, Malta e Regno Unito dove sarà richiesta la quarantena.
    In entrambi i casi è possibile utilizzare il certificato sanitario internazionale, compilato dal veterinario in inglese o nella lingua del paese di destinazione.
    Un animale di uno Stato membro che abbia temporaneamente soggiornato in un paese terzo potrà ritornare sul territorio europeo scortato dal passaporto e dalla titolazione degli anticorpi antirabbia.
  • Il passaporto europeo per animali domestici vale anche per viaggi in territori UE extra continentali?
    Sì, è possibile utilizzare il passaporto per animali domestici per viaggi da o verso i seguenti territori:
    • Groenlandia e Isole Faroe (passaporto danese)
    • Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Reunion (passaporto francese)
    • Isole Canarie (passaporto spagnolo)
    • Azzorre e Madeira (passaporto portoghese)
    • Gibilterra (passaporto specifico di Gibilterra).
  • Un cittadino extracomunitario, che vive da tempo nella UE con la sua compagna, può ottenere un passaporto per animali domestici da utilizzare all'interno dell'UE?
    Sì, basta contattare un veterinario in uno degli Stati Membri dell'UE per fare la vaccinazione ed ottenere il passaporto veterinario.

Trasporto commerciale 

  • Volendo trasportare animali su strada, quali obblighi specifici si devono rispettare?
    Il trasporto su strada degli animali è disciplinato daL Reg. CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed il Regolamento (CE) 1255/97. Questo regolamento è in vigore dal 5 gennaio 2007.
  • Il regolamento si applica al trasporto di tutte le specie animali?
    No. Il regolamento si applica al trasporto degli animali vertebrati vivi (non si applica ad esempio al trasporto delle api, dei molluschi, vermi e degli altri invertebrati).
  • Qualsiasi trasporto di animali è soggetto al regolamento?
    No. Infatti il regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica. Non si applica inoltre al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza degli stessi dietro parere di un veterinario.
  • Cosa si intende esattamente con la definizione di  “attività economica”?
    Questo è un aspetto che non viene definito negli articoli del regolamento tuttavia, nel punto 12 del preambolo al regolamento viene detto che: “il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto”.
  • Ci sono stati dei chiarimenti in merito? C’è un elenco di attività, a titolo esemplificativo, per le quali il regolamento sia da applicarsi e delle attività dove il Regolamento non si applica?
    Il Ministero della Salute, solo recentemente, affrontando il trasporto dei cavalli a scopo ludico, sportivo e amatoriale sottolinea come la mancanza della connotazione commerciale sia discriminante per escludere tale tipo di trasporti dall’applicazione del Regolamento. Tale impostazione vale come regola generale per tutti i tipi di trasporto; per cui ad esempio il trasporto dei cani nell’auto non rientra nel regolamento se il trasporto è privo di qualsiasi connotazione commerciale, mentre rientra nel regolamento il trasporto di cani da parte di allevatori che vendono gli animali, da parte di commercianti di animali o di altre figure che trasportano i cani al fine di ottenere un profitto. Rientrano naturalmente nel regolamento gli allevatori di animali domestici che trasportano i propri animali, i trasportatori professionali di bestiame, i responsabili di scuderie di cavalli da corsa che trasportano i loro cavalli, coloro che trasportano animali tra zoo, parchi divertimento etc.
  • Un trasportatore di animali soggetti al Regolamento deve rispettare tutte le disposizioni in esso contenute?
    Il Regolamento prevede diversi modi di applicazione a seconda dei casi:
    • per allevatori che trasportano i propri animali con mezzi propri per una distanza massima di 50 km o che li spostano per transumanza è richiesto il rispetto dell'articolo 3 del Regolalmento;
    • negli altri casi bisogna vedere se il trasporto supera o meno i 65 km dal luogo di partenza a quello di arrivo ed in particolare:
      • per i trasporti fino a 65 km è richiesto al trasportatore, il rispetto dell’ articolo 3 e delle disposizioni contenute nell’ Allegato I del Regolamento. E’ necessario, in pratica, conformarsi ai requisiti relativi ad idoneità dei mezzi di trasporto, idoneità degli animali ed osservanza delle pratiche di trasporto;
      • per i trasporti oltre 65 km e fino ad un massimo di 8 ore è necessario, oltre al rispetto dei requisiti del caso precedente, il possesso, per il trasportatore di un'autorizzazione al trasporto e, per i conducenti e/o guardiani che trasportano equidi, bovini, ovini, caprini, suini o pollame, di un certificato di idoneità;
      • per i trasporti oltre i 65 km e sopra le 8 ore, oltre ai requisiti del punto precedente, è necessario che i mezzi adibiti al trasporto stradale siano “omologati”, cioè preventivamente ispezionati e valutati come idonei dall’Autorità Competente;
      • nel caso, poi, di trasporto intra-comunitario di equidi, bovini, ovini, caprini e suini deve essere presente a bordo del veicolo il “giornale di viaggio”, una documentazione particolare riportanti tutti i dati sul trasporto.
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