Volendo trasportare animali su strada, quali obblighi specifici si devono rispettare?
Il trasporto su strada degli animali è disciplinato daL Reg. CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed il Regolamento (CE) 1255/97. Questo regolamento è in vigore dal 5 gennaio 2007.
Il regolamento si applica al trasporto di tutte le specie animali?
No. Il regolamento si applica al trasporto degli animali vertebrati vivi (non si applica ad esempio al trasporto delle api, dei molluschi, vermi e degli altri invertebrati).
Qualsiasi trasporto di animali è soggetto al regolamento?
No. Infatti il regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica. Non si applica inoltre al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza degli stessi dietro parere di un veterinario.
Cosa si intende esattamente con la definizione di “attività economica”?
Questo è un aspetto che non viene definito negli articoli del regolamento tuttavia, nel punto 12 del preambolo al regolamento viene detto che: “il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto”.
Ci sono stati dei chiarimenti in merito? C’è un elenco di attività, a titolo esemplificativo, per le quali il regolamento sia da applicarsi e delle attività dove il Regolamento non si applica?
Il Ministero della Salute, solo recentemente, affrontando il trasporto dei cavalli a scopo ludico, sportivo e amatoriale sottolinea come la mancanza della connotazione commerciale sia discriminante per escludere tale tipo di trasporti dall’applicazione del Regolamento. Tale impostazione vale come regola generale per tutti i tipi di trasporto; per cui ad esempio il trasporto dei cani nell’auto non rientra nel regolamento se il trasporto è privo di qualsiasi connotazione commerciale, mentre rientra nel regolamento il trasporto di cani da parte di allevatori che vendono gli animali, da parte di commercianti di animali o di altre figure che trasportano i cani al fine di ottenere un profitto. Rientrano naturalmente nel regolamento gli allevatori di animali domestici che trasportano i propri animali, i trasportatori professionali di bestiame, i responsabili di scuderie di cavalli da corsa che trasportano i loro cavalli, coloro che trasportano animali tra zoo, parchi divertimento etc.
Un trasportatore di animali soggetti al Regolamento deve rispettare tutte le disposizioni in esso contenute?
Il Regolamento prevede diversi modi di applicazione a seconda dei casi:
- per allevatori che trasportano i propri animali con mezzi propri per una distanza massima di 50 km o che li spostano per transumanza è richiesto il rispetto dell'articolo 3 del Regolalmento;
negli altri casi bisogna vedere se il trasporto supera o meno i 65 km dal luogo di partenza a quello di arrivo ed in particolare:
per i trasporti fino a 65 km è richiesto al trasportatore, il rispetto dell’ articolo 3 e delle disposizioni contenute nell’ Allegato I del Regolamento. E’ necessario, in pratica, conformarsi ai requisiti relativi ad idoneità dei mezzi di trasporto, idoneità degli animali ed osservanza delle pratiche di trasporto;
per i trasporti oltre 65 km e fino ad un massimo di 8 ore è necessario, oltre al rispetto dei requisiti del caso precedente, il possesso, per il trasportatore di un'autorizzazione al trasporto e, per i conducenti e/o guardiani che trasportano equidi, bovini, ovini, caprini, suini o pollame, di un certificato di idoneità;
per i trasporti oltre i 65 km e sopra le 8 ore, oltre ai requisiti del punto precedente, è necessario che i mezzi adibiti al trasporto stradale siano “omologati”, cioè preventivamente ispezionati e valutati come idonei dall’Autorità Competente;
nel caso, poi, di trasporto intra-comunitario di equidi, bovini, ovini, caprini e suini deve essere presente a bordo del veicolo il “giornale di viaggio”, una documentazione particolare riportanti tutti i dati sul trasporto.