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Vaccinazioni/certificati
Vaccinazioni consigliate
Gli obblighi sanitari relativi agli animali d’affezione variano da Stato a Stato per cui è doveroso informarsi prima di partire, contattando direttamente il Servizio Sanitario o il Consolato. Oltre a vaccinazioni e certificati, in alcuni paesi può essere prevista la quarantena, cioè l’isolamento del soggetto in una struttura sanitaria.
Per l’espatrio è obbligatoria la vaccinazione antirabbica, eseguita almeno 21 giorni prima della partenza.
È consigliabile portare sempre con sé il libretto sanitario rilasciato dal veterinario, ove sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate sul cane o gatto.
E’ importante proteggere l’animale dal rischio di infezione o infestazione da parte di patogeni presenti nel territorio meta del viaggio attraverso la vaccinazione, la profilassi farmacologica e l’osservanza di rigorose norme igieniche.
In Sardegna è molto diffusa la Tenia echinococco, trasmessa al cane che si alimenta con frattaglie crude di ovini infestati. Come profilassi è sufficiente cuocere la carne o cambiare tipo di alimentazione.
Nel bacino del Mediterraneo (in Italia soprattutto isole, zone litoranee e regioni meridionali) il rischio maggiore per il cane è rappresentato dal flebotomo, un insetto che può trasmettere la Leishmaniosi. La profilassi consiste nell’uso di antiparassitari specifici e nell’evitare di far dormire il cane all’aperto di notte.
Nel Nord Italia e in territori umidi e pianeggianti è opportuno proteggere il cane dalla Filariosi cardiopolmonare, mediante compresse a somministrazione mensile o iniezione annuale.
Introduzione di cuccioli dall'estero
L’importazione illegale di cuccioli dall'estero (soprattutto dall'Europa dell'Est), con documentazione non conforme, vaccinazioni non eseguite e stato sanitario non buono, è un fenomeno conosciuto.
La normativa italiana vigente sancisce che i cuccioli importati a scopo commerciale devono inderogabilmente essere:
- identificati con microchip o tatuaggio
- scortati da passaporto
- vaccinati contro la rabbia.
La Decisione 2005/91/CE chiarisce che le spedizioni possono avvenire solo trascorsi almeno 21 giorni dalla conclusione del protocollo vaccinale antirabbico nello Stato membro d’origine.
Il Regolamento 1/2005/CE sulla protezione degli animali durante il trasporto vieta qualsiasi spostamento in assenza della madre per cuccioli di età inferiore alle 8 settimane.
I medici veterinari che riscontrino irregolarità in merito a passaporti e vaccinazioni dei cuccioli devono segnalarle al Ministero, tramite ASL o UVAC, e provvedere ad ultimare il protocollo vaccinale. Sono previsti provvedimenti e sanzioni amministrative per inosservanza della normativa citata (D.Lvo n. 28 del 30 gennaio 1993 e DM del 20 novembre 2000).