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Smaltimento spoglie

Smaltimento spoglie

smaltimento

Il Regolamento 1774/2002/CE, modificato dal Regolamento n. 808/2003/CE, disciplina tra l’altro lo smaltimento e l’eventuale seppellimento degli animali da compagnia, sulla base del relativo rischio ambientale. 

Le spoglie degli animali da compagnia, classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione (materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio), devono essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento dell’allegato IV, al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.

In conformità all’Art. 24, come deroga, l’autorità sanitaria può permettere che gli animali da compagnia morti siano eliminati direttamente come rifiuti mediante interramento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali. L’Accordo Stato Regioni del 1° luglio 2004 chiarisce le linee guida applicative del regolamento, diversamente recepite poi a livello regionale e locale.
Per ottenere l’autorizzazione all’interramento dell’animale in terreno di proprietà il cittadino deve presentare domanda di nullaosta al Sindaco, che valuterà gli eventuali vincoli idrogeologici, ed essere in possesso di un certificato medico veterinario che escluda potenziali rischi sanitari legati a malattie trasmissibili. Per l’animale da compagnia non convenzionale è bene informarsi presso il veterinario se lo smaltimento sia disciplinato da specifici vincoli di legge. 

Le carcasse di animali provenienti da ambulatori veterinari sono classificate fra i rifiuti speciali a rischio di residui farmacologici, che devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati. 

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