Contenuti principali della pagina
Eutanasia
Eutanasia
La morte provocata di animali può essere praticata a norma di legge solo in determinati stati e circostanze, in forma di eutanasia, nel rispetto dell’animale e dell’uomo che la richiede, la consente o la procura. Quando intenzionale la morte deve essere rapida e senza dolore.
La Legge n. 189/04 vieta qualunque uccisione provocata per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.); l’eutanasia può quindi essere praticata solo se inevitabile e nell’interesse dell’animale.
Il Medico Veterinario deve scegliere per l'esecuzione dell’eutanasia un metodo basato su due punti principali:
- l’induzione ed il mantenimento di un'anestesia generale,
- il rispetto del benessere animale in modo da non causare alcuna sofferenza.
Cani, gatti o animali da compagnia sono prima anestetizzati, poi sottoposti ad iniezione di una sostanza che provoca paralisi della muscolatura striata scheletrica e respiratoria, con conseguente arresto cardiorespiratorio e morte per ipossia cerebrale. L’inoculazione senza preventiva anestesia generale rende possibile uno stato di sofferenza per l’animale, potendosi in tal caso ravvisare per il veterinario gli estremi del reato di maltrattamento animale (Legge 189\04). Alla detenzione e somministrazione del farmaco è autorizzato esclusivamente il medico veterinario, che deve adottare idonee precauzioni per evitare rischi da contatto accidentale.
Gli animali soppressi devono essere distrutti o posti in luoghi inaccessibili ad altri animali.