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Convivere con gli animali
Omessa custodia e malgoverno di animali
E’ perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta.
Per questo tipo di illecito è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 258 euro.
L'art. 672 del codice penale configura tre fattispecie: "lasciar liberi", "custodire senza le debite cautele", "affidare a persona inesperta" animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti.
Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.
I cani da guardia in genere sono da considerare pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui l'art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).
Animali & condominio
DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI
La convivenza con il cane in condominio è un problema comune e di quotidiano riscontro. Prima di acquistare un cane è opportuno leggere con cura il regolamento condominiale ed informarsi sugli eventuali vincoli legislativi inerenti la detenzione di animali.
Il regolamento di condominio disciplina la vita in condominio. L’art. 1138 del codice civile precisa che i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Si deve però distinguere tra clausole di natura contrattuale e clausole di natura regolamentare.
Le clausole contrattuali di un regolamento incidono sulla sfera soggettiva, limitando i diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale; sono valide solo se approvate con consenso unanime dei condomini. Le clausole regolamentari riguardano interessi impersonali della collettività dei condomini, inerenti solo le modalità di utilizzo della parte comune; sono modificabili con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del codice civile.
Alla luce di quanto sopra, prima di acquistare un immobile va verificata l’eventuale presenza nel regolamento condominiale di clausole delle due tipologie, inerenti la detenzione di animali. Per essere validi i divieti e le limitazioni riguardanti la proprietà esclusiva posti dall’originario proprietario ed accettati con l’acquisto devono risultare da una volontà chiaramente espressa nell’atto o chiaramente desumibile dall’atto stesso. In mancanza dell’approvazione unanime del divieto di detenere animali negli ordinari regolamenti di condominio, tale disposizione unilaterale è di fatto inefficace.
DISTURBO CAUSATO DAGLI ANIMALI
Nel rapporto tra condomini e nella detenzione di animali in condominio ha trovato spesso applicazione l’art. 844 del codice civile che disciplina le immissioni moleste o dannose nella proprietà di terzi. Nel caso in cui le immissioni di rumori o odori provocati dalla presenza di un animale dovessero superare la normale tollerabilità dell’uomo medio, il vicino potrà agire in giudizio contro il proprietario. In mancanza di criteri legislativi per stabilite il limite di sopportabilità delle immissioni, il giudizio sarà determinato caso per caso dal giudice.
Se oggettivamente provato il giudice può emanare un provvedimento urgente di allontanamento definitivo degli animali molesti dal condominio. Non è però sufficiente il regolamento condominiale per vietare la detenzione di cani o altri animali da parte dei condomini; il danno alla collettività sotto il profilo della quiete o dell'igiene deve essere dimostrato. La valutazione oggettiva della tollerabilità delle immissioni precede il giudizio sulla legittimità o meno alla detenzione di animali in un immobile di proprietà, in mancanza di clausole di natura contrattuale specifiche nel regolamento di condominio.
L’art. 659 del codice penale prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone sia punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad 309 euro. La sentenza della Corte di Cassazione 1 sez. penale n.1394/2000 chiarisce però tale reato si configura solo se il disturbo riguarda una pluralità di persone, cioè se è idoneo ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone.
CONTRATTO DI LOCAZIONE E DETENZIONE DI ANIMALI
Prima di stipulare un contratto di locazione è sempre bene verificare che non contenga clausole espresse di divieto di detenzione di animali, in modo da evitare contenziosi
Danni
DANNO MORALE
Il giudice di pace può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale solo nell’ambito del “giudizio d’equità”, qualora il valore complessivo della richiesta risarcitoria non superi il limite di millecento euro. Oltre tale cifra il giudice di pace, eventualmente chiamato a decidere, non potrà fare a meno di applicare “rigidamente” le norme di diritto del nostro ordinamento, che non prevedono la liquidazione del danno affettivo sofferto dal proprietario di un animale per la sua perdita.
INCIDENTI STRADALI CON DANNO AD ANIMALI
E’ in sede di discussione un disegno di legge che modifica il codice della strada, finalizzato ad introdurre l’obbligo di intervento in caso di . incidente stradale con danno ad uno o più animali, sia per il comune cittadino sia per il medico veterinario.
Oggi il codice penale sanziona chiunque ometta di soccorrere una persona ferita, mentre il codice della strada sancisce l’obbligo solo a carico del soggetto utente dalla strada che, con il proprio comportamento, abbia responsabilità anche indiretta nella causa del sinistro.
Il medico veterinario ha l’obbligo deontologico di intervenire in casi d’urgenza e, in generale, di dedicare l propria opera al benessere degli animali (artt. 1-18 del Codice Deontologico). Il cittadino che per legge dovesse attivarsi per assicurare l’intervento del veterinario ottempererà a tale obbligo rivolgendosi ai Comune al quale farà la segnalazione e, per conoscenza, al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente che interverrà in materia di benessere animale; nel caso il cittadino chiamasse ad intervenire un veterinario libero professionista, il pagamento della spese potrà essere contestato al proprietario/detentore dell’animale o al Comune se il cane fosse randagio.
Ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale sono circoscritte a precisi casi previsti dalla legge (ex art 2059 Cc).
Art 185 Cp “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
E’ risarcibile il danno morale: solo in presenza di una fattispecie di illecito penale (reato), e viene patito intimamente dal danneggiato; mentre il danno biologico consiste nella lesione psico-fisica del soggetto, accertabile con criterio medico legale (ex art 2043 Cc e art 32 Costituzione).
Danno esistenziale è inteso come “mancato guadagno” non patrimoniale ovvero come il non poter più fare ciò che si sarebbe voluto fare, alias una rinuncia forzata ad un’attività realizzatrice della persona umana” cui consegue una perdita in termini esistenziali o di qualità della vita.
Al di fuori dei casi determinati dall’ex art 2059 Cc, è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, anche qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, cioè un danno ingiusto riconducibile alla violazione di specifici valori, quali i diritti costituzionalmente garantiti.