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Esche e bocconi avvelenati
Esche e bocconi avvelenati
Per contrastare il fenomeno dell’avvelenamento dei cani, rischio serio anche per la popolazione umana e l’ambiente, il 18 dicembre 2008 è stata emanata l'Ordinanza Martini concernente le “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati".
L'Ordinanza si basa sui seguenti presupposti:
- il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano che extraurbano, nonché i sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;
- la pericolosità della presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sottoforma di esche o bocconi, sia direttamente per la popolazione umana, in particolare i bambini, che indirettamente per la contaminazione ambientale.
L’Ordinanza stabilisce che:
- solo le ditte specializzate possono eseguire operazioni di derattizzazione e disinfestazione, con modalità sicure ed innocue per persone ed animali.
- è obbligatorio mettere a calendario gli interventi con minimo 5 giorni lavorativi d’anticipo, esponendo pubblici avvisi.
- i produttori di “esche“ per topi e lumache devono prevedere un contenitore in cui posizionare tali bocconi (resi sgradevoli al gusto mediante l’aggiunta di una sostanza amaricante), inaccessibile ad animali diversi da quelli bersaglio.
- è vietato a chiunque preparare ed abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetro, metallo, plastica.
- è vietato a chiunque detenere, utilizzare ed abbandonare alimenti preparati con sostanze tossiche o lesive per il soggetto che le ingerisca.
L’ordinanza è in vigore fino al 17 gennaio 2010, salvo proroga.
Come comportarsi qualora un cane muoia a causa di esche o bocconi avvelenati?
- Il proprietario deve segnalare il fatto alle autorità competenti (ASL, Carabinieri, Sindaco)
- Il Veterinario libero professionista che ha emesso sospetto di diagnosi deve segnalare il fatto al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente. In caso di decesso dell'animale le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno devono essere inviate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale tramite l’ASL competente per territorio o ditta convenzionate. I campioni devono essere accompagnati da referto anamnestico.
- Il laboratorio pubblico (IZS) che conferma l’avvelenamento segnala l’esito al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, al medico veterinario che ha inviato i campioni e, in caso di positività, all’Autorità Giudiziaria (obbligo di eseguire analisi entro 30 giorni dall'arrivo del campione)
- In seguito a segnalazione il Sindaco deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un’indagine, da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti, ed attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata. In particolare, entro 48 ore, provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato, a far istallare appositi segnali di segnalazione di pericolo ed intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.
Consigli utili
(NB: In caso di problemi con l'apertura diretta dei files si consiglia di salvare il file sul proprio computer e aprire poi la copia salvata)