Contenuti principali della pagina
Servizi di cattura e recupero spoglie
Cattura di cani vaganti o randagi
I Comuni, singoli o associati (Consorzi di piccoli Comuni, Comunità Montane) hanno l’obbligo (Art. 7 della LR 34/93) di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani vaganti.
Molti Comuni ottemperano a questo obbligo stipulando convenzioni con ditte private, previa approvazione del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
Il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario è subordinato al fatto che in convenzione sia previsto che il personale addetto alla cattura dei cani vaganti deve essere:
- abilitato a svolgere il lavoro in esame (attestato rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria);
- dotato di idonea attrezzatura (automezzo autorizzato, strumenti per la cattura, gabbie per il contenimento/trasporto…);
- reperibile (reperibilità continua nelle 24 ore);
- in grado di assicurare l’intervento in tempi brevi.
Recupero di spoglie animali
Ai Comuni singoli o associati (Consorzi di piccoli Comuni, Comunità Montane) compete anche il recupero delle spoglie di animali da affezione rinvenute sul territorio. Tale attività può essere svolta direttamente da personale comunale o delegata a ditte private convenzionate, previa approvazione del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
Per maggiori informazioni sulla normativa per lo smaltimento e l’eventuale seppellimento degli animali da compagnia (Regolamento 1774/2002/CE e successive midifiche) si rimanda alla sezione "Attività con gli animali: Smaltimento spoglie".