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Invalidità civile - cecità - sordomutismo
Invalidità Civile
Il riconoscimento di uno stato invalidante, non dovuto a causa di servizio, lavoro o di guerra, dà diritto a benefici economici e/o sociosanitari previsti dalla legge, differenti a seconda del grado di invalidità, come ad esempio: provvidenze economiche (pensione di invalidita', assegno di inabilità o indennità di accompagnamento), l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro, l’erogazione di protesi e ausili, l’esenzione dai ticket sanitari, ecc.
La categoria degli Invalidi Civili aventi diritto alle prestazioni assistenziali ed economiche è direttamente ricavabile dalla legge (art. 2, comma 2 della legge 118/1971 e s.m.i.) secondo cui si considerano Mutilati e Invalidi Civili:
- i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo a causa di minorazioni congenite o acquisite, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico dismetabolico o insufficienze mentali degenerative;
- i minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- i cittadini ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ciechi Civili
Sono Ciechi Civili tutti i cittadini la cui cecità, congenita o acquisita, non sia dovuta a cause di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio. Vengono distinti in:
- ciechi totali
- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 3 per cento.
- ciechi parziali
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10 per cento.
Sordomuti
Si considera Sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Procedura per ottenere il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento dell’Invalidità Civile, della Cecità Civile o del Sordomutismo, la persona disabile (o il suo rappresentante legale), dal 1 gennaio 2010 deve presentare una domanda all'INPS, via internet o rivolgendosi ad uno dei diversi patronati di categoria esistenti nell'Asl di residenza.
E' necessario, inoltre, che il Medico di Medicina Generale o altro sanitario abilitato, invii un certificato medico attestante le patologie indicate collegandosi al sito INPS con le modalità indicate sullo stesso. Nel caso in cui la persona da visitare sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato rilasciare il certificato, che va inoltrato almeno 3 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Per la cecità civile e il sordomutismo sono istituite apposite Commissioni presso l’Asl del capoluogo di Provincia.
Per il riconoscimento dello stato di cecità deve essere allegato un certificato redatto dallo specialista oculista da cui emerga il deficit visivo (misurato con correzione lenti) e/o il danno del campo visivo.
Nel caso di sordomutismo, è consigliabile allegare un certificato redatto da uno specialista in audiologia o otorinolaringoiatria, con esame audiometrico recente ed attestazione che la sordità impedisce o abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Qualora si tratti di domanda di aggravamento, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione sanitaria che comprovi l’aggravamento delle minorazioni pre-esistenti e copia del precedente verbale di invalidità.
La persona verrà poi convocata per la visita medico-legale della Commissione Medica istituita allo scopo. Al momento della visita, l’interessato dovrà esibire alla Commissione copia di tutta la documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti di analisi, relazioni sanitarie, ecc.) relativa alle patologie certificate dal medico curante.