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Cantieri: notifica, detrazioni fiscali, sicurezza
Cantieri: notifica, detrazioni fiscali, sicurezza

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) verifica le condizioni di sicurezza sull'ambiente e sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili, macchine, attrezzature ed impianti.
Si occupa inoltre di individuare, accertare e misurare l'esposizione a fattori di rischio nelle attività lavorative: rilievi rumore, campionamento polveri, fumi, gas, vapori, microclima, antinfortunistica.
Allo S.Pre.S.A.L. vanno inviati:
- la Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 D. Lgs. 81/2008
- la comunicazione della detrazione fiscale ai sensi della Legge 449/97
- La comunicazione non dev'essere effettuata in tutti i casi in cui i Decreti Legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo di invio della notifica preliminare all'ASL
Esecuzione di lavoro in regime del nuovo Testo Unico (D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81)
I committenti dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, smantellamento di opere fisse in muratura, cemento armato, metallo o legno, al fine di pianificare l’esecuzione in condizioni di sicurezza, devono attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.
Se poi, all’esecuzione dei lavori partecipa più di una impresa (anche in forma non contemporanea) il committente od il responsabile dei lavori (se nominato) provvederà alla designazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva, di un "coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione dei lavori", di seguito definito con la sigla CSP.
Compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera è quello di redigere un "piano di sicurezza e di coordinamento" contenente modalità e procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori ed un Fascicolo Tecnico contenente le procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori, non di manutenzione ordinaria, da eseguirsi successivamente sull’immobile costruito o restaurato o ristrutturato.
I contenuti minimi del PSC e del Fascicolo Tecnico sono dettati rispettivamente dagli Allegati XV e Allegato XVI del Decreto Lgs. 81/2008.
Il piano dovrà essere "adottato" dal Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, di seguito definito come "CSP" (altra figura che dovrà essere nominata dal committente o dal Responsabile dei lavori) e che potrebbe coincidere con lo stesso coordinatore in fase di progettazione, il quale avrà l’obbligo di assicurarsi che le misure in esso contenute siano applicate al lato pratico.
Per i lavori di cui sopra, ma anche nei casi di presenza di una sola impresa esecutrice ma con entità del cantiere > di 200 uomini giorno, è altresì necessario che il committente od il responsabile dei lavori provveda ad effettuare la "Notifica Preliminare" come previsto dall’art. 99 del D.L.vo 81/2008 utilizzando l'apposito modello.
Contenuto della Notifica Preliminare previsto D. Lgs. 81/2008 - Allegato XII
Ultimata la fase di progettazione esecutiva, prima della consegna dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori) provvederà alla designazione di un "Coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori", di seguito definito con la sigla "CSE".
Una nuova incombenza attribuita al committente (o al responsabile dei lavori) è quella di comunicare alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi, il nominativo del CSP e del CSE, nominativi che, peraltro, vanno obbligatoriamente riportati sul cartello di cantiere.
Il committente o, in sua vece il Responsabile dei lavori, prima della consegna dei lavori è tenuto a:
a) verificare l’idoneità tecnico professionale non solo della ditta affidataria (principale ditta appaltatrice dei lavori) ma anche quella delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi che interverranno sul cantiere secondo le modalità previste dall’art. 90 comma 9;
b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti;
c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) ovvero dell'idoneità tecnico professionale, dell'organico medio annuo e del contratto applicato ai lavoratori.
Si ricorda ai Sigg.ri committenti (e/o responsabili dei lavori) che, in assenza del PSC (piano di Sicurezza e di Coordinamento) o del Fascicolo Tecnico dell’opera o della Notifica Preliminare od ancora dei D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), l’efficacia del titolo abilitativi a costruire è sospesa.
Solo in caso di lavori privati, non soggetti al permesso di costruire e di importo inferiore a € 100.000,00 è data facoltà al committente, di evitare la nomina del CSP, ma qualora siano presenti, in fase di esecuzione dei lavori più di un' impresa, egli ricade comunque nell’obbligo di nomina del CSE.
Avrete notato che, in precedenza, accanto alla parola “committente” e stata sempre riportata fra parentesi la dicitura “o Responsabile dei lavori”, questo perché la nomina del Responsabile non è un obbligo bensì una facoltà data dall’art. 89 ove il Responsabile è definito come “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera”.
Al CSE sono invece attribuiti i seguenti compiti:
- verificare, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il PSC;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo tecnico , in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Col nuovo Decreto anche i lavoratori autonomi diventano soggetti attivi della sicurezza, secondo il disposto dell’art. 94, in quanto tenuti ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Viene introdotto ex novo il concetto di “impresa affidataria dei lavori” (impresa capo-commessa) il cui datore di lavoro è tenuto a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in sub-appalto, sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed inoltre ad attuare gli obblighi previsti dall’art. 26.
Infine in capo allo stesso datore di lavoro dell’impresa affidataria è posto l’obbligo di coordinamento in merito alla situazione generale di sicurezza e di igiene del cantiere e di verifica circa la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Infine in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici sono posti gli obblighi di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori subordinati od equiparati (attuati mediante l’attuazione delle misure tecniche contenute negli artt. da 109 a 156) e del mantenimento del cantiere in condizioni di ordine, di pulizia e di igiene anche mediante l’installazione delle irrinunciabili installazioni igienico sanitarie previste dall’Allegato XIII D. Lgs. 81/2008.
Informazioni per chiunque intenda eseguire nuove costruzioni

ristrutturazioni, risanameti conservativi, demolizioni e/o smantellamenti di opere fisse in muratura, cemento armato o metallo, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 81/2008.
