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Altri animali all'estero
Altri animali all'estero
Ricordiamo che ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003, allegato I parte C, sono inclusi fra gli altri animali d'affezione:
- invertebrati (escluse api e crostacei)
- pesci tropicali decorativi
- anfibi
- rettili
- uccelli: tutte le specie (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)
- mammiferi: roditori e conigli domestici.
Tali animali possono essere introdotti sul territorio italiano purché:
- al seguito del proprietario;
- in numero non superiore a 5;
- trasportati in contenitori idonei ad assicurare il loro benessere negli spostamenti e una sufficiente sicurezza;
- accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale o autorizzato dall’autorità competente, che attesti che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non mostra segni clinici di malattie proprie della specie ed è adatto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, proprietario, indirizzo di origine e destinazione dell’animale.
Per i volatili, attualmente, si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE del 22 Dicembre 2006 ed all’Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.
L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi Terzi di uccelli da compagnia vivi solo se:
- in partite inferiori a 5
- accompagnati da certificato sanitario conforme all’allegato II
- accompagnati da dichiarazione del proprietario o suo rappresentante conforme all’allegato III della suddetta Decisione 2007/25/CE.
Gli psittacidi originari di Paesi Terzi, per i quali valgono le norme indicate per i volatili, devono inoltre essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. (O.M. 30 aprile 1959 modificata dall’O.M. 23 giugno 1972).