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Trasporto commerciale
Trasporto a fini commerciali
Il Regolamento CE 1/2005 detta le regole per il trasporto e la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, finalizzate alla loro tutela da maltrattamenti e stress durante gli spostamenti a scopo commerciale.
E’ in vigore dal 5 gennaio 2007 e si applica al trasporto di tutti gli animali vertebrati vivi.
Si applica:
- al trasporto di animali domestici destinati alla vendita o per profitto diretto o indiretto;
- al trasporto di animali domestici di proprietà degli allevatori;
- al trasporto professionale di bestiame;
- al trasporto di cavalli da corsa parte dei responsabili delle scuderie;
- al trasporto di animali tra zoo, parchi di divertimento, circhi, etc.
Non si applica:
- al trasporto privo di implicazioni economiche o non a scopo di profitto (es: animali da compagnia a seguito del proprietario);
- al trasporto di animali direttamente verso o da cliniche o gabinetti veterinari (con esplicita dichiarazione del veterinario);
- al trasporto dei cavalli a scopo ludico, sportivo e amatoriale;
- al trasporto di cani in auto senza scopo commerciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’ASL territorialmente competente.
Per il trasporto a scopo commerciale è richiesta idonea certificazione sanitaria veterinaria.
Per saperne di più
Per un'agevole consultazione da parte degli operatori del settore viene fornita copia del "Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada" pubblicato dal Ministero della Salute
(NB: In caso di problemi con l'apertura diretta dei files si consiglia di salvare il file sul proprio computer e aprire poi la copia salvata)