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Ordinanza 12 ottobre 2009
Misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine
Il testo emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali definisce provvedimenti urgenti per limitare il rischio di diffusione della malattia, in particolare fra cani in viaggio verso le aree a rischio, stabilendo che:
- E' vietato introdurre nel territorio cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente vaccinati. Il costo della vaccinazione antirabbica, effettuata almeno 21 giorni prima dell'arrivo e da non oltre 11 mesi, è a carico del proprietario dell’animale.
- Gli animali devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti e tenuti sempre sotto sorveglianza, in particolare in zone silvestri e montane.
- E' vietato a chiunque (salvo al personale incaricato) avvicinare e venire a contatto con animali selvatici, soprattutto volpi.
- L’attività venatoria con l’ausilio di cani è consentita solo con animali vaccinati.
- In base alla situazione epidemiologica le misure previste saranno estese anche alle altre Province eventualmente coinvolte.
- I Servizi Veterinari dell’ASL territorialmente competenti sono responsabili della vigilanza sull'applicazione dell’ordinanza.
L’ordinanza, pubblicata il 10 novembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore fino all’11 novembre 2010.
Province interessate:
- Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia (in Friuli Venezia Giulia)
- Belluno (in Veneto).
Legge regionale 4 novembre 2009, n. 27
Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale
Definizioni
- Cane ad aggressività non controllata = soggetto che lede o inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo, non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
- Detentore = il proprietario del cane o chi abbia accettato di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere.
- Addestratore cinofilo = il tecnico abilitato a:
- educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali, a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
- impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
- migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
- Valutatore cinofilo = l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
Divieti
Sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
- la recisione delle corde vocali;
- il taglio delle orecchie;
- il taglio della coda, ad eccezione di cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la FCI con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
Il divieto vale per cani randagi, liberi e di proprietà.
Sono ammessi interventi straordinari non di natura estetica, per gravi motivi di salute, previa attestazione scritta del veterinario (da inviare in copia al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio).
Per i cani mutilati dopo l'entrata in vigore della presente legge (eccetto quelli ceduti da canili ufficialmente autorizzati) è altresì vietata:
- la detenzione presso la propria dimora
- la vendita o la cessione a qualsiasi titolo
- l'esposizione.
Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina
Il Comitato elabora i dati ricevuti sulle morsicature ed invia ad ASL ed enti competenti una relazione con i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso. Istituito presso l'Assessorato regionale competente sulla tutela della salute, è composto da:
- il responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato con funzioni di Presidente;
- due medici veterinari comportamentalisti, uno designato dagli ordini provinciali e uno in rappresentanza dei Servizi Veterinari delle ASL;
- due rappresentanti dell'ENCI del Piemonte;
- due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della tutela degli animali, maggiormente rappresentativi in ambito regionale.
Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata
Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla loro detenzione, al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di legge per la gestione di cani a rischio.
I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.
I Comuni, in collaborazione con ASL, ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e di protezione degli animali, istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione, previo superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale che certifichi il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani. Per l'espletamento dei corsi gli organizzatori devono avvalersi di un'equipe composta da un veterinario comportamentalista, un valutatore ed un addestratore cinofilo.
Fino al superamento del test il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di:
- applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.
Il detentore di tali cani può rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.
Qualora il detentore non superi il test o non vi si sottoponga e i Servizi Veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità. Gli oneri economici connessi a mantenimento, visite veterinarie comportamentali e rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore.
È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:
- ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del codice penale;
- chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.
Promozione della diffusione di una corretta relazione uomo-animale
Il Comitato promuove:
- nelle scuole di ogni ordine e grado, progetti didattici che favoriscano l'instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale, svolti da veterinari o addestratori dell'ENCI e da altre figure professionali qualificate.
in collaborazione con le ASL, l'ENCI e gli altri soggetti competenti in materia, l'attivazione di corsi di formazione per il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani, rivolti a tutti gli interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani, nonché campagne di informazione mirate ad accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali da compagnia.
Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino dei veterinari pubblici.
La Regione si impegna a promuovere convenzioni o altre agevolazioni, anche assicurative, per facilitare l'accesso ad esercizi, locali e spazi pubblici dei cani che hanno conseguito l'attestato.
Vigilanza e informazione
I Servizi Veterinari delle ASL concorrono con le altre autorità pubbliche preposte alla vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.
La Regione, in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali e gli ordini provinciali veterinari, promuove e attua programmi di informazione e cultura volti a favorirne la diffusione e l'applicazione.
Sanzioni
Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni indicate sono puniti con specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria. Le violazioni compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento o comunque commerciale comportano il raddoppio delle sanzioni.
Il cane eventualmente sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.
Ordinanza 26 novembre 2009
Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano.
Seguendo l'evoluzione epidemiologica della rabbia in Friuli Venezia Giulia e Veneto dispone i seguenti provvedimenti:
- obbligo di vaccinazione antirabbica di cani ed altri animali da compagnia sensibili al seguito di persone che si recano nelle zone interessate
- obbligo di vaccinazione di cani di proprietà ed animali domestici sensibili condotti al pascolo nelle zone interessate
- limitazione della circolazione dei cani, compresi quelli utilizzati per la caccia
- campagne di vaccinazione orale delle volpi, mediante vaccino addizionato a specifiche esche distribuite sul territorio interessato dalla malattia e in un’ampia zona di protezione circostante
- intensificazione del monitoraggio sugli animali selvatici nel territorio.
Codice per la tutela e la gestione degli equidi
Il documento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali fornisce linee guida di corretta gestione ed allevamento degli animali, nel rispetto delle condizioni sanitarie e di benessere degli equidi.
L’applicazione del codice è volontaria, ma rappresenta il primo passo per una più ampia regolamentazione del settore.