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Tutela incolumità pubblica
Cani impegnativi
Ordinanza 3 marzo 2009
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni provocati a persone, animali e cose. Chiunque accetti di detenere un cane non di sua proprietà se ne assume la responsabilità per il relativo periodo di detenzione.
Proprietario e detentore di un cane devono:
- condurre il cane sempre con guinzaglio, di lunghezza non superiore a m 1,50, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione delle aree comunali per cani);
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio o su richiesta delle Autorità competenti;
- affidare il cane solo va persone in grado di gestirlo correttamente;
- essere informati sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
- assicurare un comportamento del cane adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, nel contesto in cui vive.
- in ambito urbano, raccogliere le feci del cane ed avere con sé idonei strumenti per la raccolta.
I Comuni (in collaborazione con ASL ed altre istituzioni):
- organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione (“patentino”), secondo criteri e linee guida definiti del Ministero competente;
- sulla base dell'anagrafe canina regionale, decidono chi è obbligato a frequentare tali percorsi formativi (con spese a carico del proprietario del cane).
Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani sulla disponibilità di percorsi formativi e segnala ai Servizi Veterinari la presenza, tra i propri assistiti, di cani “impegnativi”, che richiedano una valutazione comportamentale.
Sui cani sono vietati:
- l'addestramento che ne esalti l'aggressività;
- la selezione o l’incrocio per svilupparne l'aggressività;
- il doping;
- gli interventi chirurgici che ne modifichino la morfologia o non a scopo curativo, in particolare: la recisione delle corde vocali; il taglio delle orecchie; il taglio della coda (ad eccezione delle razze canine riconosciute dall’FCI con caudotomia prevista dallo standard);
- la vendita e la commercializzazione dei cani sottoposti a tali interventi chirurgici.
Ove consentito, il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Il certificato veterinario attestante l’esecuzione dell’intervento a scopo curativo e conservativo deve seguire il cane ed essere presentato su richiesta alle autorità competenti.
La violazione del presente articolo si configura come maltrattamento animale, come l'uso del collare di tipo elettrico.
Oltre a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari devono:
- accertare le condizioni psicofisiche dell'animale e la sua corretta gestione da parte del proprietario;
- nel caso di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabilire le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale, da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
- inserire il cane in un apposito registro, puntualmente aggiornato.
I proprietari dei cani morsicatori inseriti nel registro devono:
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale
- applicare al cane sempre guinzaglio e museruola in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Possesso e detenzione di cani inseriti nel registro sono vietati a particolari categorie di soggetti:
- delinquenti;
- persona sottoposta a misure di prevenzione o sicurezza personale;
- condannati, anche non in via definitiva, per delitto non colposo contro persona o patrimonio, con reclusione superiore a due anni;
- condannati per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del C.P. e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- minori di 18 anni;
- interdetti ed inabili per infermità di mente.
L’ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco, e solo in parte ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia e a conduzione delle greggi, ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.
Le violazioni delle disposizioni in ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità.
L'ordinanza è in vigore fino al 23 marzo 2011.
Corso di formazione per proprietari di cani
Il 6 ottobre 2009 è stato presentato dalla FNOVI e dal Sottosegretario di Stato Francesca Martini il Corso di formazione per proprietari di cani. Un CD didattico ed un corso formativo cartaceo presto a disposizione degli Ordini provinciali, come strumento utile per fare buona educazione, per migliorare la cultura sul cane. Il medico veterinario si propone al pubblico non solo come colui che cura l’animale, ma anche come colui che sa aiutare il proprietario nella scelta di adozione di un cane ve nella sua gestione quotidiana, dentro e fuori le pareti domestiche. Il veterinario di oggi è educatore e professionista in grado di operare per la tutela dell’incolumità pubblica; le competenze della medicina comportamentale, riconosciuta legalmente, si pongono al servizio della formazione.
Il corso rientra nel programma dell’Ordinanza 3 marzo 2009 per il rilascio del patentino ai proprietari di cani “impegnativi”, ma fornisce informazioni chiare e facilmente fruibili per tutti i proprietari. Le conoscenze corrette sul rapporto uomo-animale vanno acquisite prima ancora di adottare un cane, perché la scelta di portarlo in famiglia sia consapevole ed adeguata alla propria situazione familiare e logistica anche in termini di spazio e tempo.