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Comuni
Comuni
I Comuni, singoli o associati (Consorzi di piccoli Comuni, Comunità Montane) hanno l’obbligo (Art. 7 della LR 34/93) di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani vaganti, nonché di disporre di un idoneo canile per la custodia temporanea degli animali catturati.
Molti Comuni ottemperano all’obbligo di cattura e/o custodia dei cani stipulando convenzioni con ditte private, previa approvazione del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
Il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario è subordinato al fatto che nella convenzione siano presenti i sotto indicati requisiti minimi.
Cattura di cani vaganti
Il personale addetto alla cattura dei cani vaganti deve essere:
- abilitato a svolgere il lavoro in esame (attestato rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria);
- dotato di idonea attrezzatura (automezzo autorizzato, strumenti per la cattura, gabbie per il contenimento/trasporto,….);
- reperibile (reperibilità continua: diurna e notturna, feriale e festiva);
- in grado di assicurare l’intervento in tempi brevi.
Canile di prima accoglienza (osservazione sanitaria)
Deve essere autorizzato ai sensi del DPR 320/54, della LR 34 del 26 luglio 1993, del DPGR 4359 dell’11 novembre 1993.
Considerando che i cani catturati sono ospitati in una comunità di animali, per evitare il possibile diffondersi di epidemie - con conseguente aumento dei costi terapeutici e protratta sospensione dell’attività di affidamento – è necessario prevedere in convenzione interventi di profilassi vaccinale nei confronti di alcune malattie infettive (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi), le cui spese sono a carico del Comune.
Per interventi medico chirurgici di tipo specialistico sui cani catturati può rendersi indispensabile, in alcuni casi, far ricorso a strutture veterinarie private appositamente attrezzate, previo parere favorevole del Veterinario ASL reperibile o del Direttore Sanitario del canile (o suo delegato). Deve essere chiaramente specificato già nella convenzione se tali costi siano a carico della ditta appaltatrice o da attribuire al Comune.
Canile rifugio
Deve essere autorizzato ai sensi del DPR 320/5, della LR 34 del 26 luglio 1993, del DPGR n 4359 dell’11 novembre 1993.
Trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria presso il canile di prima accoglienza, i cani non affidati a privati possono essere trasferiti presso il canile rifugio.
Nella convenzione va precisato per il gestore di tale struttura l’obbligo di assicurare al cane:
- idonea area di movimento o possibilità di accesso quotidiano ad un’area di sgambamento;
- alimentazione appropriata;
- pulizia ed igiene dei ricoveri.
Bisogna definire le modalità con le quali si intende assicurare:
- l’assistenza sanitaria di base:
- trattamenti antiparassitari periodici (ecto ed endoparassiti);
- vaccinazione per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi;
- controlli sanitari periodici su tutti i soggetti ospiti della struttura;
- l’assistenza sanitaria straordinaria:
- i cani ricoverati presso il canile potrebbero avere bisogno di interventi terapeutici straordinari, le cui procedure operative e le competenze economiche devono essere definite in convenzione.
Considerando che, in caso di mancato rinnovo del contratto, il Servizio Veterinario dell’ASL potrebbe ritenere opportuno non spostare i cani, per evitare loro inutili sofferenze, è necessario inoltre inserire nel documento una clausola che, in caso di necessità, impegni:
- il gestore a continuare ad ospitare i cani di proprietà del Comune presenti nel canile alla data di scadenza della convenzione;
- il Comune proprietario dei cani a continuare a pagare la tariffa stabilita nella convenzione in scadenza, aggiornata in funzione dell’inflazione su base ISTAT.
Il canile è per il cane vagante soltanto una soluzione temporanea: è infatti impensabile che il suo destino debba essere una reclusione a vita in impianti che, per quanto ben strutturati e gestiti, non possono assicurare il soddisfacimento dei bisogni tipici di un animale adattato all’ambiente domestico ed alla socializzazione con l’uomo. In quest’ottica nella convenzione dovranno essere infine indicate le attività poste in essere dal gestore per favorirne l’adozione.
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