Data creazione: 21/09/2023 Data ultima modifica: 19/10/2023

Amianto

Il termine amianto deriva dal greco “amiantos”, che significa incorruttibile, inestinguibile e tali sono le sue caratteristiche di resistenza chimico-fisica che ne hanno determinato il massiccio sfruttamento industriale.

È presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.

L’amianto, o asbesto, è una fibra minerale ampiamente utilizzata nel passato in Italia (edilizia, industria e mezzi di trasporto) per le sue proprietà tecnologiche che lo rendono resistente alle temperature elevate, all'azione di agenti chimici e all'azione meccanica.

Pericolosità

La potenziale pericolosità dei materiali contenenti amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente e che queste possano essere respirate. Le fibre di amianto a seconda della loro dimensione (alcuni micron) possono raggiungere o meno le parti più profonde del sistema respiratorio, dove andranno ad espletare la loro azione cancerogena. Possono causare malattie di tipo reversibile (benigne) ed irreversibile (maligne) e la maggior parte di queste colpisce sia i polmoni che la pleura. Le malattie derivanti dall’esposizione all’amianto insorgono dopo molti anni dall'esposizione: 10-15 anni per l'asbestosi; 20-40 anni per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

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Cosa Fare

  • Al momento non c’è l’obbligo generale di rimozione dell’amianto (se lo stato di conservazione è discreto), deve però essere mantenuto sotto controllo per verificarne lo stato di conservazione.
  • Non è consentito il commercio, la vendita e neanche il riutilizzo delle parti rimosse.
  • I materiali rimossi contenenti amianto sono considerati “rifiuti pericolosi” e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata.
  • Non sono lecite altre tecniche di smaltimento quali interramento, rilevati stradali, incenerimento; ogni violazione verrà perseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice dell’Ambiente e dal codice penale.
  • Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiale contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti (Valutazione stato di conservazione e programma di manutenzione). Tale programma prevedere di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

 

Tecniche di bonifica

  • RIMOZIONE - Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso (rif. leg. D.Lvo 81/2008 del 9/04/2009 D.M. 06.09.1994)
  • SOVRACOPERTURA - Consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura (rif. leg. D.M. 06.09.1994).
  • INCAPSULAMENTO - Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente miscelati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti (rif. leg. D.M. 06.09.1994 e D.M. 20.08.1999). Nel caso dell'incapsulamento e della sovracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi.

 

Gestione delle segnalazioni/esposti per materiali contenenti amianto

Con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (pubblicata sul B.U. 31 gennaio 2013, n. 5) la Regione Piemonte ha approvato il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici.

L’amianto rappresenta un rilevante problema ad impatto globale, interessando l’ambiente con notevoli ricadute sulla salute pubblica, in considerazione delle condizioni patologiche di cui sono responsabili le fibre di asbesto.

La globalità dell’impatto di cui le fibre di amianto sono responsabili implica, nell’ambito del processo di gestione delle problematiche inerenti l’asbesto in un determinato territorio, l’intervento, ciascuno per le proprie competenze, dei soggetti istituzionali/Enti di seguito indicati.

  • Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale del Comune.
  • L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), Ente specificatamente preposto alla tutela dell’ambiente e responsabile dell’endoprocedimento per la valutazione delle coperture in cemento-amianto, ai sensi della DGR 17-11422 del18/05/2009.
  • L’ASL, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e, nello specifico, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), rispettivamente preposti alla tutela della salute pubblica e della tutela dei lavoratori.

Il protocollo per la gestione delle segnalazioni/esposti per materiali contenenti amianto uniforma su tutto il territorio regionale il processo di gestione e ha lo scopo di evitare inefficienti sovrapposizioni tra gli Enti coinvolti nel processo di gestione delle problematiche inerenti l’amianto, in cui i casi più frequenti sono stati codificati.

1) Segnalazione da parte dei privati Coperture in cemento-amianto

La segnalazione va inoltrata al Sindaco del Comune nel cui territorio è presente il manufatto.

2) Segnalazione di manomissione in atto

In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, è compito dell’ASL (SISP o SPreSAL, a seconda che si tratti di MCA presenti rispettivamente in luoghi di vita o di lavoro) attivare le verifiche del caso ai fini della tutela della salute pubblica, coinvolgendo, se ritenuto opportuno, Comune ed ARPA per le rispettive competenze.

3) Segnalazione di materiali contenenti amianto da parte di altri Enti pubblici

L’eventuale riscontro di manufatti contenenti amianto da parte di altri Enti pubblici, ad esempio in corso di sopralluoghi, ovvero a seguito di esposti e segnalazioni, presuppone la trasmissione di specifica segnalazione all’Autorità Sanitaria (Sindaco), che provvederà, ad inoltrare quanto pervenutogli all’ASL territorialmente competente ed a ARPA, che procederanno ad eseguire le attività previste ed in capo ai rispettivi Servizi (SISP/SPreSAL) e strutture.

4) Rifiuti abbandonati contenenti amianto

La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

La presenza nelle civili abitazioni di manufatti di piccole dimensioni contenenti amianto sovente induce i proprietari a rimuoverli o a raccoglierli con modalità non corrette, per evitare i costi derivanti dagli obblighi normativi in vigore, esponendo così loro stessi, eventuali persone presenti e comunque l'ambiente in generale al rischio amianto.

Le problematiche sopra riportate hanno comportato la necessità di regolamentare le modalità di rimozione e di raccolta da parte dei privati cittadini di piccole quantità di materiali contenenti amianto (MCA), mediante la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico dei detentori, nel rispetto della normativa vigente.

Con la D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (pubblicata sul B.U. 24 dicembre 2013, n. 52) la Regione Piemonte ha disciplinato la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini, approvando le indicazioni operative e Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo di scale e trabattelli.

Requisiti per l'esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di MCA da parte di privato cittadino

Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta del MCA 

Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo delle scale

Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del trabattello 

 

PROCEDURE OPERATIVE PER I PRIVATI CITTADINI

  1. compilare, preliminarmente all'esecuzione dell'intervento, la dichiarazione "RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA" (vedi Modello_amianto_1
  2. consegnare in triplice copia, almeno 48 ore prima della data di inizio lavori, alla S.S.D. AMBIENTE AGENTI FISICI E RADIOPROTEZIONE, che timbrerà per ricevuta le tre copie della dichiarazione, due delle quali saranno riconsegnate al cittadino che ha presentato la dichiarazione, la terza sarà trattenuta presso la stessa Struttura dell'ASL;
  3. contattare ditta autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 5 CER 17.06.05, al fine di concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto, previa visione, da parte di tale ditta, della copia della dichiarazione presentata;
  4. effettuare l'intervento adottando scrupolosamente le indicazioni operative;
  5. tenere il manufatto in deposito presso la sede della rimozione/raccolta, adeguatamente trattato e confezionato come descritte nelle procedure , nel caso in cui lo stesso non sia immediatamente smaltito, fino alla data concordata per il ritiro da parte della Ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento;
  6. consegnare le due copie della dichiarazione timbrate dall'ASL all'operatore della Ditta autorizzata ed iscritta all'Albo nazionale Gestori Ambientali che effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti. Lo stesso provvederà a firmarle e a timbrarle per ricevuta, successivamente ne tratterrà una copia. La restante rimane al cittadino;
  7. trasmettere, entro 1 mese dall'avvenuto ritiro dei manufatti, alla S.S.D. AMBIENTE, AGENTI FISICI E RADIOPROTEZIONE. (vedi Modello_amianto_2):
    • copia della dichiarazione firmata e timbrata dalla Ditta autorizzata che ha effettuato il trasporto e il conferimento del rifiuto in discarica
    • copia della "bolla di trasporto" e del formulario rifiuti rilasciato dalla discarica.

Chi può rimuovere l'amianto

Le rimozioni possono essere effettuate da ditte specializzate iscritte ad un apposito Albo Nazionale dei Gestori ambientali (D.Lgs. 152/2006).

Per i privati cittadini esiste la possibilità di procedere all’intervento in autonomia, grazie alla Delibera di Giunta Regionale n. 25-6899 del 18/12/2013. (per saperne di più clicca sulla sezione PRIVATI CITTADINI)

I lavori di rimozione e manutenzione dei materiali contenenti amianto si applicano anche le disposizioni specifiche relative ai cantieri temporanei o mobili previste dal Titolo IV del D.L.vo 81/2008 s.m.i. Sul committente dei lavori, soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, ricadono precisi obblighi dipendenti anche dall’entità e dalla tipologia dei lavori stessi (art. 90 D.L.vo 81/2008 s.m.i.).

Tra gli obblighi del committente sono ricompresi:

  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere: il committente è tenuto a verificare che le ditte operanti in cantiere abbiamo capacità tecniche, esperienza, forza lavoro ed attrezzature adeguate a svolgere i lavori loro affidati. L'allegato XVII dà indicazioni su come effettuare tale verifica. Per le imprese o i lavoratori autonomi che effettuano i lavori di bonifica di materiali contenenti amianto, il committente dovrà altresì verificare che le stesse siano iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Del Rifiuto nella categoria corrispondente (10A amianto compatto – 10B amianto friabile);
  • la verifica della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere: il committente è tenuto a verificare che le ditte operanti in cantiere abbiano assolto agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Dovrà inoltre richiedere alle imprese una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;
  • la nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori: la norma prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). Ad esempio se nel cantiere una ditta rimuove la copertura in cemento-amianto e una seconda ditta effettua la posa della nuova copertura si ricade in tale obbligo.

Il CSP ha l’obbligo di redigere un piano di sicurezza e coordinamento nel quale viene “progettata” la sicurezza del cantiere. Il CSE deve provvedere ad attuare quanto previsto dal piano stesso e verificare che le imprese ed i lavorati autonomi mettano in pratica le indicazioni in esso contenuto;

  • trasmissione della notifica preliminare: l’art. 99 prevede il committente prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, una notifica elaborata conformemente all'ALLEGATO XII del decreto stesso nei seguenti casi:
    • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
    • cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
    • cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
  • nomina del Responsabile dei lavori: il committente ha facoltà di incaricare un soggetto che svolga i compiti ad esso attribuiti dal decreto legislativo 81/08; gli obblighi elencati ai punti precedenti ed in generale quelli previsti dagli artt. 90, 99, 100 e 101 potrebbero essere pertanto a carico del Responsabile dei lavori se nominato. Il committente è comunque esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento a tali obblighi, ma limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Inoltre la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi a carico a tali soggetti (redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, verifica dell’applicazione dei contenuti del piano, ecc.).

Dal 1° giugno 2021 i Piani di Lavoro rimozione amianto (art. 256 del D.Lgs. 81/08), le Notifiche Amianto (art. 250 del D.Lgs. 81/08) e le Relazione Annuali riferite alle rimozioni effettuate in Piemonte devono essere trasmessi esclusivamente tramite il servizio NPLA, come disposto dalla "Determinazione DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE A1409B - Prevenzione e veterinaria" n. 333/A1409B/2021 del 11.03.2021.

Quanto sopra descritto è un elenco non esaustivo degli obblighi previsti a carico dei committenti o dei responsabili dei lavori; si invita pertanto ad un'attenta lettura del Titola IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ed eventualmente far riferimento alle sedi S.Pre.S.A.L.

 

 

 

Normativa sull’amianto 

Normativa Europera

Normativa nazionale

Normativa Regionale

 

Approfondimenti 

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Ministero della Salute - Sicurezza Chimica

INAIL - Bonifica dell'amianto in edilizia

Arpa Piemonte - Amianto

 

Contatti

Per eventuali delucidazioni contattare il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL).

Per i privati cittadini contattare il Servizio Ambiente, Agenti Fisici e Radioprotezione.