Data creazione: 19/01/2024 Data ultima modifica: 02/02/2024

Pagare ticket/diritti sanitari


COME PAGARE IL TICKET

Il pagamento del ticket per visite ed esami può essere effettuato  on line  oppure presso gli sportelli multifunzionali  o ancora presso le farmacie aderenti o attraverso Pago PA e deve avvenire di norma prima dell'erogazione della prestazione tranne specifici casi in cui può essere effettuato prima del ritiro dell'esito. 

UTENTI ESENTI

L’utente in possesso di un’esenzione dal pagamento del ticket deve controllare che sulla prescrizione sia stata apposta tale esenzione,  per avere diritto alla prestazione gratuita.

Qualora l’esenzione non fosse riportata sulla ricetta, l’utente deve corrispondere il ticket, oppure  tornare dal medico di base per chiedere l’emissione di una nuova ricetta corretta e, solo successivamente, procedere alla prenotazione. 

MANCATO RITIRO E OBBLIGO DISDETTA

Qualora l'esito di un esame non venga ritirato entro 30 giorni l'utente sarà tenuto a pagare l'intero costo della prestazione.  

Ricordiamo che  è obbligatorio disdire le prenotazioni entro i due giorni precedenti l'appuntamento qualora non sia possibile presentarsi. La mancata disdetta comporta il pagamento dell'intero costo delle prestazione, che dovrà essere corrisposto indipendentemente dalle esenzioni per reddito o per patologia (come per il mancato ritiro della refertazione), fatto salvo cause di forza maggiore, opportunamente documentate.  

ESENZIONI TICKET PER VISITE ED ESAMI

La Regione Piemonte ha introdotto esenzioni totali o parziali sul pagamento del ticket per l'effettuazione di visite specialistiche ed esami diagnostici in base al reddito o ad una determinata condizione invalidante o patologica. Inoltre, sono previste esenzioni relative a particolari categorie di soggetti (donne in gravidanza) o per prevenire alcune patologie. 

Sono esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei LEA:

Invalidi di guerra

  • G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi civili

  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere

  • V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

Sono  esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità:

Invalidi di guerra

  • G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Come usufruire dell'esenzione

Nel caso degli aventi diritto all’esenzione per invalidità possibile consulta e gestisci le esenzioni per invalidità direttamente dal sito https://www.salutepiemonte.it/ accedendo tramite SPID, CIE o Accedi con il Certificato Digitale in formato CNS (es. TS-CNS). E' inotlre possibile rivolgersi al agli sportelli multifunzionali del distretto di appartenenza  con la documentazione riguardante la patologia o l’invalidità; verrà consegnato un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.

 

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98:

  • gravità clinica
  • grado di invalidità
  • onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del trattamento

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato  aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 disponibile nell'allegato 8 bis al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017

Come usufruire dell'esenzione

Nel caso degli aventi diritto all’esenzione per patologia  è possibile consulta e gestisci le esenzioni per patologia, malattia rara  direttamente dal sito https://www.salutepiemonte.it/ accedendo tramite SPID, CIE o Accedi con il tuo Certificato Digitale in formato CNS (es. TS-CNS).

E' inoltre possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale del distretto di appartenenza  con la documentazione riguardante la patologia o l’invalidità; verrà consegnato un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.

Dal 1° giugno 2011, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il codice di esenzione per reddito viene riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione.
Il riconoscimento del diritto all’esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.

Gli aventi diritto all’esenzione sono:
 
E01 : soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;
 
E02 : soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 
E03 : soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;
 
E04 : soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Si ricorda che la legge prevede sanzioni amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni false relativamente alla posizione reddituale e/o a quella dei componenti del nucleo familiare.

In caso di mancato inserimento nell'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate e per le esenzioni E02 (disoccupazione), chi ritenga di aver diritto all’esenzione del reddito può presentare la domanda attraverso il sito www.sistemapiemonte.it accedendo tramite SPID, CIE o Accedi con il tuo Certificato Digitale in formato CNS (es. TS-CNS). Il servizio permette di presentare e gestire via web la domanda per l’esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito. 

Il cittadino può altresì recarsi agli sportelli multifunzionali , che emetteranno un certificato provvisorio sulla base di un’autocertificazione, cui seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della condizione dichiarata.

ono escluse dal pagamento del ticket le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate nel Percorso Nascita definito dalla Regione Piemonte.

Sono inclusi anche alcuni esami pre - concezionali utili ad escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza, compresi quelli a cui si devono sottoporre i futuri padri.

Le esenzioni per gravidanza devono essere riportate dal medico che fa la prescrizione sull’impegnativa.

La Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening effettuati all’interno del programma “Prevenzione Serena”:

  • Pap Test
  • mammografia
  • screening del colon retto