Data creazione: 03/08/2023 Data ultima modifica: 16/10/2023

Sicurezza sul Lavoro

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) si occupa di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso interventi di prevenzione, vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro.

In particolare:

  • svolge indagini di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa su malattie professionali e infortuni sul lavoro;
  • vigila sui luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, per verificare il rispetto delle norme in materia d’igiene e sicurezza del lavoro;
  • gestisce e valuta i ricorsi avverso il giudizio del medico competente (art. 41, comma 9, DLgs 81/08);
  • valuta i nuovi insediamenti produttivi ai sensi degli art. 67 del D.lgs. 81/08;
  • valuta le richieste di deroga per ridotta altezza dei locali di lavoro o all'utilizzo di locali produttivi sotterranei e seminterrati (art. 63 e allegato IV, punto 1.2.4 e ai sensi dell’art. 65, comma 3, del D. lgs. 81/08);
  • valuta i piani di lavoro e le notifiche di rimozione materiali contenenti amianto;
  • si occupa di migliorare la tutela e la salute di lavoratori attraverso Piani Mirati di Prevenzione
  • promuove iniziative d’informazione;
  • effettua controlli periodici su lavoratori ex esposti ad ammine aromatiche (Direttiva Regionale n. 19 del 22/11/1983);
  • promuove corretti stili di vita negli ambienti di lavoro;
  • gestisce l'Osservatorio Regionale di ricerca attiva dei Tumori Naso e Seni paranasali;

Territorio di competenza

In provincia di Cuneo il numero di aziende che si occupa di agricoltura ed allevamento è  molto alto rispetto ad altre realtà italiane. Dal 2011 è presente un Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura, con lo scopo di ridurre gli infortuni gravi e mortali. 

E’ inoltre presente un Piano Regionale di Prevenzione in Agricoltura sviluppato dalla Regione Piemonte poiché è uno dei comparti ad alto rischio di infortuni.

Il piano per la sicurezza e salute in agricoltura e selvicoltura intende porre attenzione alle problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi connessi all’utilizzo delle macchine agricole, alla sicurezza negli allevamenti e nell’impiego di prodotti fitosanitari, in linea con gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura.

Le attività vengono pianificate nell’ambito del Piano regionale di prevenzione 2020-2025 (DGR n. 16-4469 del 29/12/2021, PP7 “Prevenzione in edilizia e agricoltura”) e nei Piani locali delle ASL.

Linee guida sui sistemi di protezione dei trattori:

Per ulteriori approfondimenti:

Modulistica:

CANTIERI:

committenti dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, smantellamento di opere fisse in muratura, cemento armato, metallo o legno, al fine di pianificare l’esecuzione in condizioni di sicurezza, devono attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.

NOTIFICA PRELIMINARE-  ART. 99 D. LGS. 81/2008

La Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 D. Lgs. 81/2008 è l'atto con il quale un committente, o il responsabile dei lavori, trasmette all'organo di vigilanza dell' Asl - S.PRE.S.A.L. ed alla Direzione Territoriale del Lavoro l'inizio lavori del cantiere.
A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 ottobre 2018 n° 113, successivamente convertito in Legge 1 dicembre 2018 n° 132, è stato introdotto l'obbligo di invio della notifica preliminare al Prefetto territorialmente competente limitatamente ai lavori pubblici.

Essa va inoltrata nei seguenti casi:

  • cantieri per cui è prevista la presenza, anche in forma non contemporanea, di più di un'impresa (non si tiene conto nel computo di eventuali lavori autonomi);
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria di cui sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
  • cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
A far data dal 1° giugno 2020 e per tutto il territorio regionale, la Notifica Preliminare di inizio lavori ai sensi dell'art. 99 D. Lgs. 81/2008 deve essere inviava attraverso il sistema MUDE Piemonte.

L'accesso al sistema MUDE Piemonte è riservato ESCLUSIVAMENTE ai professionisti abilitati, in possesso di dispositivo elettronico contenente il certificato digitale e la firma digitale.

Il committente o il responsabile dei lavori è sempre tenuto ad inoltrare via PEC copia del file di notifica preliminare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, nei casi previsti dalla legge, alle Prefetture

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle modalità di accesso e sul caricamento delle notifiche è possibile fare riferimento all'assistenza Mude Piemonte, inviare una email all'indirizzo hd_mude@csi.it oppure telefonare al numero 011-0824419.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE:

Per informazioni clicca qui.

 

SICUREZZA:

ESECUZIONE DI LAVORO EDILE IN REGIME DEL NUOVO TESTO UNICO (D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81)

committenti dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, smantellamento di opere fisse in muratura, cemento armato, metallo o legno, al fine di pianificare l’esecuzione in condizioni di sicurezza, devono attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.
Se poi, all’esecuzione dei lavori partecipa più di una impresa (anche in forma non contemporanea) il committente od il responsabile dei lavori (se nominato) provvederà alla designazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva, di un "coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione dei lavori", di seguito definito con la sigla CSP.

Compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera è quello di redigere un "piano di sicurezza e di coordinamento" contenente modalità e procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori ed un Fascicolo Tecnico contenente le procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori, non di manutenzione ordinaria, da eseguirsi successivamente sull’immobile costruito o restaurato o ristrutturato.
I contenuti minimi del PSC e del Fascicolo Tecnico sono dettati rispettivamente dagli Allegati XV Allegato XVI del Decreto Lgs. 81/2008.

Il piano dovrà essere "adottato" dal Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, di seguito definito come "CSP" (altra figura che dovrà essere nominata dal committente o dal Responsabile dei lavori) e che potrebbe coincidere con lo stesso coordinatore in fase di progettazione, il quale avrà l’obbligo di assicurarsi che le misure in esso contenute siano applicate al lato pratico.

Per i lavori di cui sopra, ma anche nei casi di presenza di una sola impresa esecutrice ma con entità del cantiere > di 200 uomini giorno, è altresì necessario che il committente od il responsabile dei lavori provveda ad effettuare la "Notifica Preliminare" come previsto dall’art. 99 del D.L.vo 81/2008 utilizzando l'apposito modello.

Contenuto della Notifica Preliminare previsto D. Lgs. 81/2008 - Allegato XII

Ultimata la fase di progettazione esecutiva, prima della consegna dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori) provvederà alla designazione di un "Coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori", di seguito definito con la sigla "CSE".

Una nuova incombenza attribuita al committente (o al responsabile dei lavori) è quella di comunicare alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi, il nominativo del CSP e del CSE, nominativi che, peraltro, vanno obbligatoriamente riportati sul cartello di cantiere.

Il committente o, in sua vece il Responsabile dei lavori, prima della consegna dei lavori è tenuto a:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale non solo della ditta affidataria (principale ditta appaltatrice dei lavori) ma anche quella delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi che interverranno sul cantiere secondo le modalità previste dall’art. 90 comma 9;
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti;
  • trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) ovvero dell'idoneità tecnico professionale, dell'organico medio annuo e del contratto applicato ai lavoratori.

Si ricorda ai Sigg.ri committenti (e/o responsabili dei lavori) che, in assenza del PSC (piano di Sicurezza e di Coordinamento) o del Fascicolo Tecnico dell’opera o della Notifica Preliminare od ancora dei D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), l’efficacia del titolo abilitativi a costruire è sospesa.

Solo in caso di lavori privati, non soggetti al permesso di costruire e di importo inferiore a € 100.000,00 è data facoltà al committente, di evitare la nomina del CSP, ma qualora siano presenti, in fase di esecuzione dei lavori più di un' impresa, egli ricade comunque nell’obbligo di nomina del CSE.

Avrete notato che, in precedenza, accanto alla parola “committente” e stata sempre riportata fra parentesi la dicitura “o Responsabile dei lavori”, questo perché la nomina del Responsabile non è un obbligo bensì una facoltà data dall’art. 89 ove il Responsabile è definito come “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera”.

Al CSE sono invece attribuiti i seguenti compiti:

  • verificare, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il PSC;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo tecnico , in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Col nuovo Decreto anche i lavoratori autonomi diventano soggetti attivi della sicurezza, secondo il disposto dell’art. 94, in quanto tenuti ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Viene introdotto ex novo il concetto di “impresa affidataria dei lavori” (impresa capo-commessa) il cui datore di lavoro è tenuto a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in sub-appalto, sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed inoltre ad attuare gli obblighi previsti dall’art. 26.
Infine in capo allo stesso datore di lavoro dell’impresa affidataria è posto l’obbligo di coordinamento in merito alla situazione generale di sicurezza e di igiene del cantiere e di verifica circa la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Infine in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici sono posti gli obblighi di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori subordinati od equiparati (attuati mediante l’attuazione delle misure tecniche contenute negli artt. da 109 a 156) e del mantenimento del cantiere in condizioni di ordine, di pulizia e di igiene anche mediante l’installazione delle irrinunciabili installazioni igienico sanitarie previste dall’Allegato XIII D. Lgs. 81/2008.

INFORMATIVA per chi intende eseguire lavori per nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanameti conservativi, demolizioni e/o smantellamenti di opere fisse in muratura, cemento armato o metallo, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 81/2008.

Ulteriori informazioni si possono avere contattando direttamente il servizio S.PRE.S.A.L. nelle sedi di Saluzzo, Cuneo, Mondovì, Savigliano.

Allo S.Pre.S.A.L. giungono le segnalazioni di infortunio da parte di Inail, Pronto Soccorso degli Ospedali, Comuni, Centrale Operativa 118, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri.
Lo S.Pre.S.A.L. si occupa di valutare la gravità degli infortuni ed interviene effettuando accertamenti o inchieste. L’ indagine ha lo scopo di ricostruire l’infortunio, determinare la relazione di causalità ed individuare eventuali ipotesi di responsabilità sui soggetti che nelle aziende devono adottare tutte le misure di prevenzione.

Modulistica:

Uno dei compiti istituzionali dello S.Pre.S.A.L. è quello di acquisire le segnalazioni di presunta malattia professionale e di procedere alle relative indagini con una duplice finalità:

  • evidenziare ed eliminare le situazioni di rischio che hanno causato la malattia
  • rilevare il nesso causale ed eventuali responsabilità penali

La relazione circa le indagini svolte dal Servizio, verrà inviata alla Procura della Repubblica di competenza territoriale. 

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni

Nuove tabelle delle malattie professionali di cui all’art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni riconosciute dall’INAIL

Modulistica:

I tumori maligni del naso e dei seni paranasali sono tumori rari, caratterizzati da bassa sopravvivenza, i cui principali agenti eziologici sarebbero fattori di rischio occupazionali, tra cui soprattutto polveri di legno e cuoio, e composti del nichel e del cromo.
Al fine di raccogliere i dati e di valutare il rischio di sviluppare tumori del naso e dei seni paranali di tipo epiteliale, in relazione alla pregressa esposizione a sospetti fattori di rischio occupazionali nella popolazione residente in Piemonte, è stato istituito, presso l’ASL CN1, il Centro Operativo Regionale dei tumori Naso-Sinusali.

IL CENTRO

La Regione Piemonte, con DGR n.35-27997 del 02.08.1999, aveva istituito, presso la ex ASL 17 di Savigliano, il “Centro regionale permanente per la ricerca attiva dei tumori naso-sinusali (TuNS) ”, detto anche “Osservatorio TuNS”.

Successivamente con delibera della Giunta regionale n.24-660 del 27.09.2010 (B.U.R.P. 14.10.2010), la regione Piemonte ha infine istituito il “Centro di riferimento regionale per il registro dei tumori naso-sinusali”, ubicato presso l’ASLCN1.
Tale struttura assume il ruolo di centro operativo regionale (COR) per il territorio della regione Piemonte relativamente ai tumori naso-sinusali.

L’attività del Centro Operativo Regionale dei Tumori Naso-Sinusali della Regione Piemonte- Report 2021

OBIETTIVI:

• Identificare e segnalare ai Servizi Pre.S.A.L (Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro) i casi di tumori naso-sinusali diagnosticati sul territorio piemontese;

• Collaborare con i Servizi Pre.S.A.L per identificare e valutare le esposizioni causalmente rilevanti al fine di favorire il riconoscimento dei tumori naso-sinusali di origine professionale, e migliorare l’attività di prevenzione di questi tumori attraverso la rimozione o la riduzione delle esposizioni casualmente rilevanti ancora in atto;

• Contribuire a migliorare il livello di conoscenza sulle cause professionali dei tumori maligni del naso e dei seni paranasali, con particolare riferimento alla frazione attribuibile alle esposizioni professionali.

Per approfondimenti:

Rena Tuns- Manuale Operativo

 

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visite mediche a minori ed apprendisti
    Lo S.PRE.S.A.L. non effettua più tali visite. Con l'art. 42 della legge di conversione n. 98/2013 del DL "Del fare" si è confermata la soppressione del certificato medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti (Dpr 1668/1956) e dei minori (Legge 977/1967). Quindi, a partire dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL 69/2013, vengono meno gli obblighi nella materia e non saranno più applicabili le sanzioni per inadempimento del datore di lavoro. Se l'azienda è comunque soggetta a rischi, il lavoratore dovrà rivolgersi al medico competente aziendale. 
  • ricorso contro i giudizi di idoneità/inidoneità espressi dal medico competente
  • controlli periodici sui lavoratori ex esposti ad ammine aromatiche (Direttiva regionale n° 19 del 22/11/1983).
  • raccolta dati sui mesoteliomi maligni che saranno inviati per la successiva elaborazione epidemiologica all'Osservatorio Mesoteliomi presso il Centro Prevenzione Oncologica di Torino
  • astensione anticipata di maternità per lavoro a rischio
    Se l'astensione anticipata è legata alla mansione, l'ufficio competente è la Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo (tel. 0171-693371). Negli altri casi, il servizio competente è la Medicina Legale dell'AslCN1 (tel. sede di Cuneo 0171-450471 - sede di Savigliano 0172-719608 - sede di Mondovì 0174-676389).

Modulistica:

NOTIFICA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ART. 67 D.LGS. 81/08

La notifica va presentata dai datori di lavoro con più di tre addetti quando si intende costruire, ampliare, adattare un edificio o un locale per adibirlo ad attività di produzione di beni e servizi. Tale obbligo viene adempiuto compilando il modulo unico nazionale a fianco pubblicato e trasmettendolo via pec al Spresal tramite il Suap competente territorialmente.

Si rammenta che l'obbligo di notifica previsto dall'art. 67 D. Lgv. 81/2008 permette all'organo di vigilanza Spresal di essere informato delle modifiche strutturali/impiantistiche dei luoghi di lavoro con più di tre lavoratori per valutare i potenziali rischi occupazionali e programmare, se del caso, eventuali sopralluoghi ispettivi di controllo.

La mancata notifica sopra menzionata è sanzionata a carico del datore di lavoro come violazione amministrativa da Euro 548,00 a Euro 1.972,00 (art. 68 comma 1 lettera c) D. Lgv. 81/2008).

Per saperne di più

RICHIESTE DI DEROGA

Il titolare di azienda può presentare richieste di deroga per ottenere dallo Spresal:

  • autorizzazione ad adibire locali ad uso lavorativo con la caratteristica di essere di tipo chiuso "sotterraneo" o "semi sotterraneo" (art. 65 D. Lgv. 81/08);
  • autorizzazione ad adibire locali ad uso lavorativo con altezza inferiore a metri 3 (art. 63 D. Lgv. 81/08).

Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente  in modalità telematica attraverso il SUAP territorialmente competente utilizzando la modulistica a fianco pubblicata.

Modulistica:

I P.M.P. (Piani Mirati di Prevenzione) sono modelli partecipati di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in cui sono coinvolte le diverse figure del sistema aziendale della prevenzione.
Per favorire la partecipazione e l’attuazione delle buone pratiche previste dal P.M.P. anche da parte delle aziende con meno di 10 dipendenti, sono state previste specifiche azioni di sostegno, tra cui:

  • coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, OOSS ed Enti paritetici

  • l'organizzazione di seminari e corsi di formazione da parte degli SPRESAL per i rappresentanti delle microaziende

Riferimenti:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sicurezza-sul-lavoro/piani-mirati-prevenzione-0