Data creazione: 01/03/2024 Data ultima modifica: 01/03/2024

Strutture e modulistica

I presidi socio-sanitari per anziani si distinguono in:

R.S.A. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Presidio residenziale a prevalente valenza sanitaria, destinato ad ospitare definitivamente o temporaneamente (ricoveri di sollievo) soggetti che per la loro gravità e dipendenza non possono essere gestiti in altre strutture richiedendo quindi un livello medio di assistenza sanitaria ed un livello alto di assistenza tutelare.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004. e s.m.i

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 45 - 4248 del 30/07/2012

 

N.D.C./N.D.C.T NUCLEO DECLINO COGNITIVO /NUCLEO DECLINO COGNITIVO TEMPORANEO

E' un reparto collocato all'interno di una R.S.A. destinato all'assistenza di soggetti con diagnosi di demenza o morbo di Alzheimer, provenienti dal domicilio o da altra struttura residenziale, che presentano disturbi comportamentali, cognitivi e altre problematiche sanitarie che rischiedono particolari trattamenti riabilitativi e terapeutici, non solo farmacologici.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004. e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 10-4727 del 04.03.2022

 

R.A. RESIDENZA ASSISTENZIALE

Presidio residenziale destinato ad adulti e anziani in condizioni psico-fisiche di totale o parziale autosufficienza, in grado pertanto di compiere le elementari attività di vita quotidiana in maniera autonoma o con aiuto.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 38 - 16335 del 29/06/1992.

 

R.A.A. RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA

Presidio residenziale destinato ad adulti e anziani in condizioni psico-fisiche di totale autosufficienza, in grado pertanto di compiere le elementari attività di vita quotidiana in maniera autonoma.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 38 - 16335 del 29/06/1992.

 

COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Le Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti costituiscono una risposta residenziale alternativa al ricovero in istituto. (Capienza massima n. 6 posti letto).

Struttura non soggetta ad autorizzazione.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25 - 6772 del 29/07/2002.

 

PICCOLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

La piccola residenza per anziani autosufficienti è una struttura residenziale autonoma, a carattere assistenziale, prevalentemente destinata ad anziani in condizione di autosufficienza, in possesso di uno standard strutturale inferiore alle Residenze Assistenziali di cui alla D.G.R.  n. 38 - 16335 del 29/06/1992. (Capienza minima n. 15 posti letto, massima n. 30 posti letto)

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25 - 6772 del 29/07/2002.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per approfondimenti in merito alla normativa nazionale e regionale relativa ai Presidi socio assistenziali per anziani si rimanda ai seguenti siti web:

www.regione.piemonte.it/web/normativa.

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO INSERITO IN UNA R.S.A.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 45 - 4248 del 30/07/2012.

 

C.D.I.A. CENTRO DIURNO INTEGRATO AUTONOMO

Sono strutture semiresidenziali che assistono anziani parzialmente non autosufficienti e non autosufficienti che necessitano di prestazioni di carattere assistenziale, relazionale e sanitario che non possono essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e il mantenimento nel proprio contesto abitativo, migliorare e sviluppare le capacità residue, nonchè fornire un supporto ai nuclei familiari.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 45 - 4248 del 30/07/2012.

 

C.D.d.c.I. CENTRO DIURNO DECLINO COGNITIVO INSERITO IN UNA R.S.A.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 10-4727 del 04.03.2022.

 

C.D.D.C.A. CENTRO DIURNO DECLINO COGNITVO AUTONOMO

Sono strutture semiresidenziali che assistono persone affette da demenza, attuando programmi riabilitativi e socializzanti mediante l'insieme combinato di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 10-4727 del 04.03.2022

R.A.F. TIPO A E R.A.F. TIPO B

R.A.F. TIPO A:  struttura  destinata a disabili adulti che pur nella complessità della patologia correlata al grado di handicap mantengono potenzialità di recupero in particolare sul piano socio-relazionale.

R.A.F. TIPO B: struttura destinata a soggetti disabili adulti che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue, in presenza di gravi e plurimi deficit psico-fisici.

Strutture soggette alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Strutture soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 230 - 23669 del 22/12/1997.

 

COMUNITA' ALLOGGIO TIPO A E TIPO B

COMUNITA' ALLOGGIO TIPO A:  struttura destinata a disabili fisici e sensoriali portatori di un grado di disabilità, non incidente sulle facoltà intellettive e relazionali, con necessità di sostegno nella conduzione della vita quotidiana.

COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B: struttura destinata a multidisabili di grado medio lieve con necessità di supporto educativo e sotegno tutelare.

Strutture soggette alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Strutture soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 230 - 23669 del 22/12/1997.

 

GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE DISABILI

Strutture soggette alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Strutture soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 18-6836 del 11.05.2018

 

COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER DISABILI GRAVI

Sono strutture con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale ed una capacità ricettiva massima di n. 6 utenti, comprensiva di eventuale accoglienza di sollievo e di emergenza. Si caratterizzano per essere unità immobiliari ricomprese in edifici collocati, dagli strumenti urbanistici, in zone residenziali e devono possedere i requisiti minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione. Tipologia degli ospiti: i destinatari sono persone adulte in situazione di compromissione funzionale con limitata autonomia e richiedenti interventi sanitari non continuativi.

Strutture soggette alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Strutture soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 42 - 6288 del 13/06/2002.

 

COMUNITA' SOCIO ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI

Sono strutture con funzioni di bassa intensità assistenziale con bassa e media complessità organizzativa; hanno una capacità ricettiva non inferiore a n. 7 utenti e non superiore a n. 10 utenti, oltre ad eventuali n. 2 posti letto per la pronta accoglienza o di sollievo.

La struttura, funzionante nell'arco delle ventiquattr'ore e per tutto l'anno solare , deve integrarsi con la rete dei servizi territoriali e garantire una risposta residenziale sostitutiva della famiglia, quando questa non può più rispondere ai bisogni del proprio familiare, anche in presenza di servizi integrativi domiciliari. La struttura deve rispondere alle esigenze di vita e consentire al disabile la condivisione delle varie esperienze di vita quotidiana con gli altri ospiti, secondo il progetto individualizzato di ciascuno.

Strutture soggette alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Strutture soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 42 - 6288 del 13/06/2002.

 

CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO

Per prestazioni previste in base alla presenza nei C.D.A. si intendono le attività organicamente strutturate a favore dei gruppi di più disabili con finalità socio-pedagogiche, socio-riabilitative, socio-educative e di potenziamento delle attitudini alla produttività sociale, inserite in rete con interventi pluridiciplinari di alti enti o istituzioni. 

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 230 - 23669 del 22/12/1997.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per approfondimenti in merito alla normativa nazionale e regionale relativa ai presidi socio assistenziali per disabili si rimanda ai seguenti siti web:

www.regione.piemonte.it/web/normativa.

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO A

La tipologia degli utenti inseriti è prevalentemente individuata nei soggetti disabili ultraquattordicenni con limitate potenzialità di inserimento socio lavorativo da sviluppare tramite un progetto socio sanitario individuale mirato ad un maggior livello di autonomia personale.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 230 - 23669 del 22/12/1997.

 

R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO B

La tipologia degli utenti inseriti è prevalentemente individuata nei soggetti disabili adulti con residuali attitudini all'inserimento socio lavorativo necessitanti dunque di un supporto socio sanitario per garantire un progetto individuale di mantenimento delle suddette potenzialità residue.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 230 - 23669 del 22/12/1997.

 

R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO C

Nuove tipologie di bisogni tra le disabilità conseguenti a particolari patologie, hanno evidenziato la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo dotato di una maggiore flessibilità progettuale, organizzativa e gestionale che prevede un livello di intensità di prestazioni inferiori rispetto a Centri Diurni Socio terapeutici di tipo A e B, riconducibili ad attività di laboratorio. Tale modello è stato approvato in via sperimentale in attesa della revizione dell'attuale normativa riferita alle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili. 

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 35 - 6552 del 22/10/2013.

 

CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO

Per prestazioni previste in base alla presenza nei C.D.A. si intendono le attività organicamente strutturate a favore di gruppi di più disabili con finalità socio-pedagogiche, socio-riabilitative, socio-educative e di potenziamento delle attitudini alla produttività sociale, inserite in rete con interventi pluridisciplinari di altri enti o istituzioni.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 230 - 23669 del 22/12/1997.

 

I presidi socio sanitari per minori previsti dalla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 accolgono minori nell'ambito di un progetto volto al superamento delle difficoltà del minore stesso e della famiglia, che hanno comportato l'allontanamento e che sono tali da non rendere possibili gli interventi di sostegno a domicilio o l'affido familiare.

La permanenza nella struttura residenziale, salvo casi particolari e/o diverse disposizioni delle Autorità Giudiziarie, dovrà essere al massimo di:

  • 6 mesi per minori nella fascia di età 0/5 anni, esclusivamente quale inserimento in pronta accoglienza e per il tempo necessario per individuare una risposta più adeguata, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 2 della Legge n. 184/83 e s.m.i.;
  • un anno nella fascia di età di 6/14 anni;
  • due anni nella fascia di età 14/18 anni:

La permanenza in comunità oltre i 18 anni è da considerarsi eccezionale.

Per i minori inseriti con il genitore deve essere previsto un periodo di osservazione massimo di 6 mesi e la permanenza dovrà essere di un massimo di 12 mesi, salvo casi particolari e/o diverse disposizioni delle Autorità Giudiziarie.

 

COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI

E' una struttura residenziale per minori che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali, di relazione ed emozionali che accolgono minori nella fascia di età 6/10 anni oppure 11/17 anni.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

CASA FAMIGLIA PER MINORI

La Casa Famiglia per minori è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà (massimo 6 minori esclusi eventuali figli naturali della coppia) caratterizzata da un progetto gestionale da parte di una famiglia o di una coppia di adulti, generalmente un uomo o una donna, che assumono funzioni genitoriali.

Uno dei due genitori deve essere in possesso del titolo di Educatore Professionale.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

COMUNITA' GENITORE BAMBINO

L'accoglienza, dovuta a situazione di disagio sociale del nucleo e/o di relazione problematica del genitore con i figli, si caratterizza per la presa in carico del nucleo accolto e non tanto del singolo componente. (Può accogliere da un minimo di n. 8 ad un massimo di n. 14 ospiti, compresi i bambini nella fascia di età 0/3 anni).

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per approfondimenti in merito alla normativa nazionale e regionale relativa ai presidi socio sanitari per minori si rimanda ai seguenti siti web:

www.regione.piemonte.it/web/normativa.

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

Si tratta di strutture che accolgono persone che necessitano di seguire un percorso di sostegno ed accompagnamento verso l'autonomia, anche quale fase finale di un precedente progetto di inserimento residenziale ad alta valenza educativa.

Gli ospiti possono essere gestanti, genitori con bambini, minori di età non inferiore ai 16 anni e giovani fino ai 21 anni, già ospiti di strutture residenziali o in affidamento familiare che non possono tornare nella famiglia di origine.

In relazione alle funzioni svolte, alla tipologia degli ospiti e alle esigenze specifiche cui rispondono, le strutture sopracitate  sono soggette ad autorizzazione al funzionamento da presentare al Suap territorialmente competente.

Alla segnalazione di cui sopra occorre allegare:

  • il progetto di servizio, con l'indicazione del target specifico di riferimento;
  • la definizione dell'organico di personale
  • la perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la piena rispondenza ai requisiti strutturali individuati.

GRUPPO APPARTAMENTO

La capacità di accoglienza va da un minimo di n. 4 ad un massimo di n. 6 ospiti. Il personale del Gruppo Appartamento è presente nella struttura soltanto per alcuni periodi giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite ( se presenti minori il personale deve essere sempre presente).

Normativa di riferimento: :D.G.R. n. 25 - 5079 del 18/12/2012; D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019; D.G.R. n. 4-1088 del 06.03.2020

 

ACCOGLIENZA COMUNITARIA

La struttura può ospitare un massimo di n. 12 persone. E' prevista la figura di un Responsabile a tempo pieno con almeno tre anni di esperienza in ambito sociale minorile che deve essere coadiuvato da altro personale con esperienza in ambito sociale in modo da garantire la presenza di un adulto durante le ventiquattrore.

Normativa di riferimento: : D.G.R. n. 25 - 5079 del 18/12/2012; D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019; D.G.R. n. 4-1088 del 06.03.2020

 

PENSIONATO INTEGRATO

Si configura come una particolare forma di accoglienza presso strutture ricettive extra alberghiere di cui alla L.R. n. 31/85. Tali strutture possono, su specifico progetto, accogliere madri con bambino, donne sole in situazione di fragilità sociale, giovani ed eccezionalmente minori prossimi alla maggiore età, segnalati ed in carico ai servizi sociali, già ospiti in strutture residenziali o per i quali, dato il loro livello di autonomia, non è accettato nè opportuno il loro inserimento in comunità. Gli standards gestionali possono essere integrati con personale educativo/assistenziale sulla base dei progetti individualizzati.

Normativa di riferimento: : D.G.R. n. 25 - 5079 del 18/12/2012; D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019; D.G.R. n. 4-1088 del 06.03.2020

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per approfondimenti in merito alla normativa nazionale e regionale relativa ai presidi socio sanitari per minori si rimanda ai seguenti siti web:

www.regione.piemonte.it/web/normativa.

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

Si tratta di strutture rivolte a minori con gravi patologie psichiatriche, quadri psicopatologici anche in comorbilità con patologie riferite al livello intellettivo o disturbo post-traumatico da stress, che, a seconda dell'espressività del quadro clinico presentato, necessitano di specifiche risposte residenziali.

 

COMUNITA' TERAPEUTICA PER MINORI - C.T.M.

E' una struttura residenziale per pre-adolescenti e adolescenti, con disturbo psicopatologico grave in fase sub-acuta, prevalentemente in assenza di ritardo mentale medio o grave, che richiedono interventi ad alta intensità e che non possono essere trattati a livello domiciliare o ambulatoriale. La C.T.M. accoglie fino a n. 10 minori per i quali è necessaria la suddivisione in fasce di età compresi tra gli 11/14 anni e i 15/17 anni.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004.e s.m.i

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI - C.R.P.

E' una struttura residenziale che accoglie fino ad un massimo di n. 10 minori, secondo la suddivisione per fasce di età progettuali specifiche. Ciascuna comunità, pertanto, è dedicata in modo esclusivo all'accoglienza di minori della fascia 6/10 anni oppure 11/17 anni, affetti da patologie psichiatriche, che hanno superato favorevolmente la fase acuta del disturbo comprtamentale ma che non sono in grado di rientrare in famiglia oppure per prevenire la stessa fase acuta.

Struttura soggetta alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. della Regione Piemonte.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per approfondimenti in merito alla normativa nazionale e regionale relativa ai presidi socio sanitari per minori si rimanda ai seguenti siti web:

www.regione.piemonte.it/web/normativa.

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

 

Sono strutture che accolgono, a ciclo semiresidenziale, minori con i quali vengono svolte attività di prevenzione e di sostegno.

I centri diurni rispondono a due tipi di esigenze: da un lato essi accolgono minori per i quali si rende necessario un supporto alla famiglia in difficoltà nello svolgimento della propria funzione educativa, dall'altro essi accolgono minori per i quali si rende necessaria un'attività educativa e animativa ed una aggregazione territoriale al fine di favorire la crescita evolutiva positiva nel tempo libero.

 

CENTRI EDUCATIVI PER MINORI C.E.M.

I Centri Educativi per minori - C.E.M. - offrono ospitalità diurna ad alta intensità educativa assistenziale. Questo significa che il loro supporto è specialmente rivolto alle fasce deboli delle famiglie e dei loro figli minori.

I minori che possono afferire ai C.E.M.  rientrano nella fascia di età compresa tra i 6/17 anni (o comunque frequentanti il ciclo della scuola dell'obbligo).

La capienza massima dei C.E.M., ossia il numero massimo di minori contemporaneamente presenti , è di 30 posti.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

CENTRI AGGREGATIVI PER MINORI C.A.M.

I Centri Aggregativi per Minori - C.A.M. - offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui bisogni afferisono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. I minori che possono afferire ai C.A.M. rientrano nella fascia di età compresa tra i 6/18 anni. La capienza massima dei C.A.M., ossia il numero massimo di minori contemporaneamente presenti, è di 30 posti.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004e s.m.i.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 25- 5079 del 18/12/2012

 

CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO C.D.S.R.

Il Centro Diurno Socio Riabilitativo - C.D.S.R. - è una struttura flessibile finalizzata a rispondere ai bisogni terapeutici e riabilitativi di minori con patologia psichiatrica per i quali non è necessario un inserimento residenziale. Può accogliere sino a 20 minori, di cui massimo  10 minori contemporaneamente presenti di età compresa tra i 10/18 anni.

Struttura soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004 e s.m.i.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per approfondimenti in merito alla normativa nazionale e regionale relativa ai presidi socio sanitari per minori si rimanda ai seguenti siti web:

www.regione.piemonte.it/web/normativa.

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm

L'attuazione di una efficace politica a favore della famiglia si concretizza mediante la predisposizione di una gamma differenziata e flessibile di risposte che tengano conto delle mutate esigenze dei nuclei familiari

 

ASILO - NIDO

Il servizio è rivolto ai bambini nella fascia di età 0/3 anni con finalità di socializzazione ed educazione. la permanenza dei bambini è illimitata nell'arco della giornata ed è in funzione degli orari di funzionamento del servizio.

L'asilo nido si caratterizza per  avere una capacità ricettiva da un minimo di n. 25 ad un massimo di n. 75 minori.

Normativa di riferimento:  L.R. n. 3/73, Linee guida per la progettazione di un asilo nido . 

 

MICRO - NIDO

Il servizio ha le finalità e le caratteristiche identiche a quelle dell'asilo-nido; se ne differenzia unicamente per la capacità ricettiva che arriva ad un massimo di n. 24 bambini.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 e s.m.i.

CENTRO DI CUSTODIA ORARIA - (BABY PARKING)

Si tratta di un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori da 13 mesi a 6 anni di età ed è destinato a favorirne la socializzazione. La permanenza dei bambini non può superare le cinque ore consecutive.

Normativa di Riferimento:  D.G.R. n. 31-5660 del 16/04/2013 e sm.i.

 

NIDO IN FAMIGLIA

Si tratta di un servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare rivolto ai bambini nella fascia di età 0/3 anni. il numero massimo di bambini ospitati non può essere superiore a n. 4  e la permanenza degli stessi non può superare le cinque ore continuative.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 28-7693 del 12/10/2018.e s.m.i.

 

SEZIONI PRIMAVERA

Servizio socio-educativo integrativo realizzabile esclusivamente presso asili nido, micro nidi e scuole dell'infanzia che accoglie minori da 24 a 36 mesi di età. La sezione ha una capacità ricettiva massima di n. 20 bambini.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008 e s.m.i.

I centri di vacanza sono i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo, con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

L'avvio del servizio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di una SCIA da trasmettere al Comune territorialmente competente. Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione ai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 e s.m.i.

Normativa di riferimento: L.R. n. 3 del 11/03/2015; D.G.R. n.. 11 -6760 del 20/04/2018 e D.R.G. n. 16/5072 del 20/05/2022

CASA FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA

La Casa famiglia ad accoglienza mista è una struttura residenziale di tipo familiare con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui anche bambini ed adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni.

La Casa famiglia ad accoglienza mista è gestita da un ente legalmente riconosciuto con finalità di solidarietà a favore delle fasce deboli della popolazion, il quale, attraverso una famiglia oa lmeno due figure adulte, deve garantire una risposta di accoglienza di tipo familiare unitamente alla qualità dell'accoglienza, ad un contesto ambientale adeguato agli utenti ed al rispetto delle dimensioni gestionali e strutturali oltre che progettuali unitamente alla formazione continua dei propri associati. La Casa famiglia ad accoglienza mista non potrà ospitare più di n. 6 utenti e, comunque non potranno coabitare insieme più di n. 8 minori complessivamente compresi i figli minorenni della coppia.

Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al parere favorevole 8/ter comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. concesso  dalla Regione Piemonte.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 10 - 11729 del 13/07/2009 e D.G.R. n. 86-6288 del 02/08/2013.

 

COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO ASSISTENZIALE - C.A.S.A.

La Comunità Alloggio Socio-Assistenziale è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando, per persone particolari condizioni esistenziali, sia impraticabile o improponibile l'ambinete familiare di appartenenza o l'affido familiare (minori) e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette.

Sono destinatari della comunità alloggio, minori e persone in difficoltà, soggette o meno a provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità giudiziaria, persone in situazioni di devianza e di disadattamento. Ogni comunità alloggio può ospitare un numero complessivo di soggetti di ambo i sessi non inferiore a 5 con massimo di 12/13.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 38-16335 del 29/06/1992.

 

COMUNITÀ DI RISOCIALIZZAZIONE-REINSERIMENTO

Queste comunità hanno come obiettivo l'offerta di una residenzialità temporanea, finalizzata alla ricerca con gli ospiti delle opportunità di inserimento (ad es. lavoro, alloggio, ecc.), per il raggiungimento di una reale integrazione sociale.

Alcune di queste comunità hanno come destinatari persone adulte che precedentemente sono state ospiti di comunità ad alto grado di protezione ma che una volta concluso "il trattamento" necessitano di una fase intermedia di adattamento, quindi di risocializzazione, per raggiungere la completa autonomia personale: identità, senso critico, capacità di relazione.

La Comunità deve avere una capacità ricettiva superiore a 15 posti.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 38 - 16335 del 29/06/1992.

 

COMUNITA' AUTOGESTITA

La Comunità Autogestita costituisce una scelta di vita di un gruppo di persone adulte o anziane che si organizzano autogestendosi, al fine di facilitare la gestione della vita quotidiana ed il reinserimento sociale dei componenti.

L'asse preventivo educativo ruota attorno ad un tessuto di relazioni che si instaura tra i membri della comunità.

Per poter funzionare non deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27 L.R. n. 37/1990).

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 38- 16335 del 29/06/1992.

 

CENTRO DI INCONTRO

Il Centro di Incontro (es. centro sociale giovanile) è una struttura territoriale a dimensione comunale o circoscrizionale, centro di attività e servizi socioeducativi, culturali, ricreativi, sportivi.

Ha la funzione di prevenire e contrastare i processi di esclusione dall'ambiente di residenza; di favorire la vita di relazione e associativa; di promuovere la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali dei soggetti che lo frequentano.

Il Centro è una struttura aperta e flessibile rispetto agli utenti e alle istanze locali.

Per poter funzionare non deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27 L.R. n. 37/1990).

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 38-16335 del 29/06/1992.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 25-12129 del 14/09/2009 ha definito il processo di accreditamento di tutte le strutture Residenziali e Semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire i presidi ospitanti soggetti anziani, disabili, minori ed eroganti prestazioni assistenziali e sanitarie in regime di convenzione con il sistema pubblico e che quindi in tale contesto vengono remunerati dal Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni a rilievo sanitario.

L'accreditamento, introdotto nell'ordinamento dall'art. 8 quater del D.Lgs n. 229/1999 e definito dall'art. 29 della Legge Regionale n. 1/2004, quale titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali da parte delle strutture socio sanitarie con il sistema pubblico, presuppone il possesso di ulteriori requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.