Data creazione: 09/10/2023 Data ultima modifica: 09/10/2023

Radioprotezione

Entro la struttura Ambiente Agenti fisici e Radioprotezione della ASLCN1 opera personale con competenze specifiche nell’ applicazione dei principi e delle metodologie della fisica alla medicina impiegate entro la ASL.

La struttura si occupa in particolare degli aspetti relativi alla radioprotezione dall’ impiego e detenzione di radiazioni ionizzanti dovute sia a sorgenti artificiali che a sorgenti naturali e di aspetti di sicurezza e salute relativi ad impianti di risonanza magnetica ad uso medico.

Tutte le attività sono svolte nello sforzo di rispettare i criteri aziendali di trasparenza ed efficienza, essendo la struttura impegnata in un piano di miglioramento riguardo la radioprotezione  secondo i criteri della ISO9001.

La struttura fornisce pareri ed informazioni in merito alla Radioprotezione ed all’ utilizzo di impianti RM (vedi contatti).

 

Generalità

È noto che le radiazioni ionizzanti sono classificate tra gli agenti nocivi ed il loro utilizzo è normato in Italia ed in Europa da specifiche leggi  (vedi https://www.fisicamedica.it/news/recepimento-direttiva-euratom-59-13/).

È altrettanto nota l’applicazione di campi magnetici e di radiofrequenze per ottenere immagini del corpo umano e fare diagnosi. Anche in questo caso l’ utilizzo è normato da specifiche leggi e sono stabiliti requisiti minimi tecnici e di sicurezza per i siti dove le apparecchiature RM sono installate. (vedi https://www.fisicamedica.it/).

Informazioni dettagliate sono reperibili in numerosi siti web specializzati, ne suggeriamo alcuni:

https://www.portaleagentifisici.it

https://www.iaea.org

https://www.icrp.org

https://www.iss.it/issalute-landing

https://www.fisicamedica.it

 

Prestazioni all’utenza

La struttura partecipa alle seguenti attività autorizzative e di vigilanza per gli aspetti di radioprotezione:

  • esame documentazione inoltrata dagli utenti per notifiche e cessazioni di pratiche (ex art.46 e 53 DLgs 101/20) - Dettagli NOTIFICHE;
  • espressione di parere nell’ ambito dell’ Organismo Tecnico (art.5 L.R.5/2010) ai fini della richiesta/rinnovo di Nulla-Osta (ex art. 50, 52, 54 e dell’Allegato XIV del D.Lgs 101/20) - Dettagli  NULLA-OSTA;
  • presenza di radon negli ambienti di vita, materiali da costruzione e radiazione naturali in genere - Dettagli RADON;
  • Partecipazione a sopralluoghi in loco della Commissione di Vigilanza (per gli aspetti di radioprotezione) ed esprime i pareri di competenza.

La struttura partecipa ad attività di vigilanza e consulenza in tema di impiego di radiazioni non ionizzanti ed in particolare:

  • Partecipa all’endoprocedeimento autorizzativo per le MR  ed alla vigilanza sulla corretta installazione e gestione delle apparecchiature di Risonanza Magnetica  (ai sensi art. 7 DPR 8 agosto 1994) – Dettagli RM.

 

Contatti:

Responsabile - Luca GENTILE – - luca.gentile@aslcn1.it

numero di cellulare: 320.4340401

Segreteria tel. 0171.267626 – e-mail  fisica.sanitaria@aslcn1.it -  box posta Via Carlo Boggio 12 Cuneo

 

La notifica di pratica radiologica (ex comunicazione preventiva di pratica) è dovuta da chiunque eserciti un’attività umana con sorgenti di radiazioni, ad esempio attività di radiologia con un tubo a raggi X. I detentori per la stesura della notifica si avvalgono dell’Esperto di Radioprotezione, che firma la parte di sua competenza.

L’inizio della pratica va comunicato agli organi di vigilanza (vedi art.46 del D.lgs. 101/20) almeno 30 giorni prima nel caso di pratiche non sanitarie e 10 giorno prima nel caso di pratiche sanitarie.  Variazioni di pratiche in corso vanno comunicate almeno 1 giorno prima. La cessazione di pratica va comunicata almeno 30 giorni prima.

I contenuti della notifica sono quelli elencati nell’Allegato IX del decreto.

La documentazione pervenuta viene esaminata in doppio dal personale della struttura seguendo uno schema standard codificato in azienda che richiama gli articoli di legge.

Gli esiti della verifica autorizzativa sono in genere comunicati all’utente con opportuna nota. Le informazioni pervenute sono archiviate ai fini delle eventuali verifiche ispettive sul campo.

Si rammenta che per l’esercizio di attività diagnostica occorre a priori un autorizzazione sanitaria e il rispetto della DGR 616/ 2000 e ss. mm. e ii. che prevede per esempio degli spazi minimi per il funzionamento delle macchine radiogene.

L’ASL CN1 è competente al rilascio dell’autorizzazione, nulla osta, di categoria B per la detenzione e l’utilizzo a scopo medico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti su tutto il territorio provinciale.

 Al suo interno opera l’organismo tecnico, OT, nel seguito, di consultazione del Prefetto per l’utilizzo a scopo non medico (solitamente industriale per analisi non distruttive o misurazione su linee di produzione).

Il nulla osta è rilasciato preventivamente alla detenzione delle sorgenti ed è subordinato alla verifica dell’idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di protezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, nonché delle modalità di allontanamento e smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi e alle conseguenze di eventuali incidenti. Deve essere richiesta la modifica del nulla osta in caso di variazione della titolarità, della sede di svolgimento della pratica, della tipologia e/o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive, dei mezzi di protezione.

I detentori per la stesura della richiesta di Nulla Osta si avvalgono dell’Esperto di Radioprotezione, di grado opportuno, che firma la parte di sua competenza. Particolare attenzione dev’essere posta per le sorgenti ad alta attività titolo VIII articolo 62 del D.lgs.. 101/2020 e, s.m.i..

L’ASLCN1 si esprime entro 90 giorni dal ricevimento della domanda su rilascio, diniego o modifica del nulla osta, acquisendo il parere dell’Organismo Tecnico di cui all’art.5 della L.R. 5/2010. L’Organismo Tecnico deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione e può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta. Qualora l’OT ritenga necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini predetti sono interrotti per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti. La documentazione pervenuta viene esaminata per la parte di competenze della SSD AMBIENTE seguendo uno schema standard codificato in azienda che richiama gli articoli di legge.

 

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. È invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione.

Poiché è un gas, il radon può facilmente uscire e accumularsi nell’aria, all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente.

Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici.

Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi.

La concentrazione di attività del radon nell'aria è misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3).

In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla protezione dal radon nelle abitazioni.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioè costruite dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione, si deve cercare di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali

In Piemonte sono in vigore la DGR 61/6054 del novembre 2022 riguardante l’individuazione delle “aree prioritarie” e delle “disposizioni attuative”.  La norma regionale individua un numero di comuni nel cuneese dove è obbligatorio e prioritario attuare le misure del radon e la valutazione dei rischi a livello occupazionale e le aree di attenzione in giallo dove le misure non sono prioritarie   ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 101/2020 ( aree nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3  è pari o superiore al 15 %, la legge regionale 5 del 2010 , e la legge regionale 7 del 31 maggio 20220  in particolare si cita l’articolo 19:  D.G.R. n.16-4469 del 29/12/21 - "Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020- 2025 in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 recepito con D.G.R. n. 12-2524 dell’11/12/2020 e approvazione del modello organizzativo per il Coordinamento regionale della prevenzione".

La struttura da il proprio parere in merito a rilevazioni ed attuazioni della normativa - radon sul territorio.

 

BIBLIOGRAFIA e link sull’argomento:

  • D.Lgs. 101/2020: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom In Particolare ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON;
  • Legge Regione piemonte n.5/2010;
  • DGR 61/6054 del novembre 2022;
  • Sito INAIL supporto: https://www.portaleagentifisici.it/fo_ionizzanti_prevenzione_e_protezione.php?lg=IT;
  • ISPRA Task n 03.02.01.: “Valutazione Di Impatti Radiologici Da Norm”;
  • APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici: - “Linee Guida Per Le Misure Di 222-Rn In Ambienti Residenziali”;
  • P.A.F. - PORTALE AGENTI FISICI: “Recepimento direttiva Euratom 59/2913”;
  • IAEA-TECDOC-1472: - “Naturally occurring radioactive materials (NORM IV)”;
  • ICRP Publication 137: “Occupational Intakes of Radionuclide”;
  • ICRP Publication 126: “Radiological Protection against 222-Rn Exposure”;
  • P.A.F. - PORTALE AGENTI FISICI: Piano d’Azione Nazionale 222-Rn;
  • ISPRA: “Dati di concentrazione 222-Rn indoor Regione Piemonte”;
  • WHO (Word Healt Organization): “Who Handbook On Indoor 222-Rn A Public Health Perspective”;
  • Raccomandazioni UFSP: “Provvedimenti Costruttivi Per Nuovi Edifici”;
  • INAIL - Quaderni per la Salute e la Sicurezza – “Il 222-Rn in Italia”;
  • UFSP: - “Misure-Di-Risanamento-222-Rn-Edifici-Pubblici”;
  • Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano: “Linee guida per le misure di concentrazione di 222-Rn in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”;
  • Proc. Workshop: “Bochicchio F, Campos Venuti G, Nuccetelli C, Piermattei S, Risica S, Tommasino L, Torri G. Results of the National Survey on 222-Rn indoors in all the 21 Italian Regions. Proc. workshop “222-Rn in the Living Environment”, Athens 19-23 April 1999: 997–1006; 1999a.”;
  • Environmental Protection Agency: “Indoor 222-Rn and 222-Rn decay product measurement device protocols. www.epa.gov/iaq/222-Rn/pubs/devprot1.html”;
  • Legislazione Applicata in Ambito Radiazioni Ionizzanti;
  • D.Lgs. 230/1995 (ABROGATO): “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e SMI ed in particolare nell’articolo 157 “Sorveglianza radiometrica sui materiali” comma 1;
  • D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 (ABROGATO).

L’installazione di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla è soggetta ad autorizzazione e/o comunicazione Regionale  

Si rimanda alla Deliberazione Giunta Regionale della Regione Piemonte 20 dicembre 2019 ed al decreto 14 gennaio 2021 che descrive specifici standard di sicurezza ed impiego per il suo utilizzo.

La vigilanza sugli impianti è demandata all’ASL competente territorialmente dall’art.7 del DPR 8 agosto 1994 ed è esercitata da questa struttura che fornisce pareri in merito all’installazione e può essere coinvolta in visite ispettive per verificare i requisiti di funzionamento degli impianti.