Ai sensi del D.Lgs.05 agosto 2022, n.134 e dal Decreto del Ministero della Salute 07 marzo 2023, l’operatore che intende aprire una nuova attività (allevamento) o effettuare variazioni di un’attività, già registrata nel Sistema Informativo Veterinario, richiede la registrazione o la variazione all’ASL di afferenza per il tramite del SUAP del comune dove insiste lo stabilimento.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL SUAP:
1 richiesta registrazione nuova attività/variazione/chiusura da compilare per ogni comunicazione;
2 modulo, da allegare al precedente, relativo alla specie oggetto di allevamento:
L’ASL, una volta ricevuta la documentazione da parte del SUAP, prima di ogni registrazione:
La richiesta di registrazione o di variazione delle attività può essere presentata direttamente all’ASL esclusivamente per:
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ASL:
1 richiesta registrazione nuova attività/variazione/chiusura da compilare per ogni comunicazione;
2 modulo, da allegare al precedente, relativo alla specie oggetto di allevamento:
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI
Richiesta identificativi
L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione di ciascun animale nato o introdotto da Paesi Terzi nella propria attività, rispettando i tempi e le modalità richiesti dalla normativa vigente. Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Veterinario territoriale.
L’operatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN la richiesta di mezzi di identificazione di cui necessita, specificando il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi ed il numero di mezzi di identificazione compatibile con la sua attività.
Modulistica
Correzione dati anagrafici per richiedere la correzione dei dati anagrafici dei capi identificati singolarmente e per il rilascio di duplicati passaporti di bovini nati prima dell’01/05/2015.
Eventi
Sono definiti eventi tutte le informazioni inerenti alla nascita, all'identificazione (sia individuale che per insiemi), alle movimentazioni in ingresso e in uscita e alla morte degli animali. Tali informazioni devo essere registrate in BDN dall’operatore o da suo delegato entro 7 giorni.
L'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento informatizzato esclusivamente in BDN. L'operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite ed è obbligato, entro sette giorni dall'evento, a rettificare eventuali errate informazioni o ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è stata effettuata
Modulistica
Smarrimenti / Furti
L'operatore o il suo delegato, deve comunicare al Servizio Veterinario territorialmente competente il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti o dei loro documenti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia alle forze dell’ordine.
Modulistica
Modulistica pascolo vagante
Modulistica settore avicolo
I Servizi Veterinari si occupano della diagnosi, controllo, eradicazione e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie degli animali di interesse pubblico, comprese quelle trasmissibili all’uomo (zoonosi), e dell’applicazione delle relative misure di polizia veterinaria.
In particolare vengono effettuati accertamenti diagnostici per le malattie soggette a piani di profilassi nazionali e regionali (tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovicaprina, leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva del bovino, paratubercolosi, diarrea virale bovina, encefalopatie spongiformi trasmissibili, malattia vescicolare, peste suina africana, malattia di Aujeszky, anemia infettiva equina, influenza e salmonellosi aviarie).
L’attività permette di verificare il mantenimento della qualifica nelle aziende indenni da malattia e l’applicazione di misure per il controllo e l’eradicazione in quelle con focolai di infezione.
Ogni manifestazione che preveda la presenza di animali, con esclusione di gare con equidi e circhi con animali che prevedono un specifico percorso autorizzativo, deve essere oggetto di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune dove si intende svolgere l’attività, previo parere tecnico del Servizio veterinario territorialmente competente.
Il Servizio Veterinario, entro 30 giorni dalla data della richiesta, indica le condizioni sanitarie da rispettare in base alla specie animale, alla situazione sanitaria locale o nazionale e al tipo di evento. Può essere necessario effettuare un sopralluogo preventivo per valutare l’idoneità dei locali o dei siti destinati ad accogliere gli animali al rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere.
Durante lo svolgimento della manifestazione possono essere effettuati controlli veterinari programmati ai fini di verificare la documentazione sanitaria e lo stato di salute e di benessere dei soggetti partecipanti.
La riproduzione animale è argomento legiferato da normativa comunitaria (Reg. UE 1012/2016 429/2016), Nazionale (D.M. 403/2000 - D.L.vo 52/2018) e Regionale (D.G.R.16-4733/2017).
Gli stabilimenti che si occupano di riproduzione animale possono essere:
- riconosciuti nel caso in cui intendano effettuare scambi o import-export di animali riproduttori o materiale seminale con altri Stati UE o terzi.
- registrati (stazioni di monta pubblica e privata equina, recapiti di materiale seminale, centri di produzione sperma ed embrioni, gruppi di raccolta embrioni, allevamenti suini che intendono praticare la F.A. in ambito aziendale): in questo caso l'iter autorizzativo fa capo al settore agricoltura della Regione Piemonte.
Per informazioni, compilazione ed invio pratiche https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-riproduzione-animale-gerizoo
Al Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche spetterà solo il sopralluogo autorizzativo, dopo aver ricevuto la pratica dal Settore Sanità della Regione Piemonte.
Tale ispezione autorizzativa sarà soggetta al pagamento di diritti sanitari.
Per quanto riguarda le attività riconosciute, per l'abilitazione di scambi e/o importazioni ed esportazioni, è opportuno contattare direttamente il Servizio Veterinario Igiene allevamenti e produzione zootecniche – Area C- alla seguente email: igiene.allevamenti@aslcn1.it
Il commercio internazionale di animali deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie atte a prevenire la diffusione di malattie tra i Paesi, al fine anche di garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori.
Le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione Europea sono armonizzate grazie ai Regolamenti UE 429/2016, 688/2020 (animali terrestri e uova da cova) e 990/2020 (animali acquatici). Tutti gli scambi prevedono la generazione di un certificato ufficiale veterinario, che attesti il rispetto dei requisiti sanitari, esclusivamente tramite la piattaforma TRACES (TRADE Control and Export System).
Gli Operatori del settore zootecnico che intendono inviare animali verso altri Stati membri sono tenuti a farne richiesta al Servizio Veterinario territorialmente competente almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista presentando il seguente modulo.
Gli Operatori che, invece, intendono introdurre da altri Stati dell’UE, a scopo commerciale, animali o prodotti di origine animale, devono registrarsi all’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) competente sul territorio di destinazione della merce. L’introduzione in Italia di partite di animali deve essere segnalata all’UVAC, nelle 24 ore precedenti se si tratta di animali. Per maggiori informazioni visitare il sito al seguente link
Per poter esportare animali vivi, gli operatori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO). Per maggiori informazioni, visitare il sito al seguente link
Per poter importare animali da un Paese non appartenente al territorio dell’Unione Europea è necessario che tali merci vengano sottoposte, preliminarmente, ai controlli veterinari presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) per evitare l’introduzione nell’UE di malattie pericolose per l’uomo e per gli animali. Gli operatori devono richiedere opportune informazioni sulla possibilità di poter importare o meno un determinato animale al PCF previsto di arrivo. Per maggiori informazioni, visitare il sito al seguente link.