Cani, gatti e furetti sono considerati animali da compagnia secondo il Reg UE 2016/429. Lo sono anche i soggetti non selvatici e non esotici appartenenti alle seguenti categorie:
Per informazioni può essere contattato lo Sportello all'indirizzo e-mail animali.affezione@aslcn1.it, oppure ci si può rivolgere ai recapiti telefonici o agli indirizzi e-mail riportati nei contatti.
L'identificazione e l'iscrizione dei cani di proprietà all'Anagrafe canina della propria Regione è obbligatoria su tutto il territorio nazionale.
Il metodo di identificazione dell'animale tramite tatuaggio è stato sostituito dall'inserimento del microchip, una piccola capsula contenente un codice magnetico di 15 cifre.
Rispettare la legge significa:
La Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 ha introdotto l’identificazione elettronica del cane e trasferito le competenze della nuova anagrafe canina informatizzata ai Servizi Veterinari delle ASL, che la gestiscono in collaborazione con Comuni e Comunità Montane.
Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso; i proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita;
L’obbligo dell'identificazione ed iscrizione all’anagrafe è a carico del proprietario ed è indipendente dal titolo oneroso o meno della cessione, ovvero il cucciolo deve essere identificato anche se viene regalato.
L’identificazione avviene ad opera dei Veterinari ASL secondo tempi e modalità verificabili presso le sedi territoriali di riferimento oppure presso i veterinari privati autorizzati.
Il servizio ASL è offerto al costo della tariffazione regionale di euro 20,00 per ogni cucciolo.
Modulistica:
L’acquisizione, la cessione, la variazione della sede di detenzione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario della ASL (entro 15 giorni).
Per cessione o acquisizione di un cane si intende il trasferimento della proprietà dell’animale tra due soggetti, anche a titolo gratuito.
Questo atto va formalizzato con la compilazione dell’apposito modello, che deve essere presentato dal proprietario cedente entro 15 giorni presso il Servizio Veterinario dell’ASL di competenza territoriale.
Le firme vanno apposte al momento della consegna del modello presso gli uffici del Servizio Veterinario competente. E' possibile la consegna a mano o la trasmissione via posta elettronica del documento già firmato; in questi casi deve essere allegata copia del documento di identità del vecchio e del nuovo proprietario, ai sensi dell'art. 7, capo II del D.P.R. 403/1998 in materia di autocertificazione.
Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso (L.R. n. 18 del 19/07/2004. art. 3, comma 1). Se il cane acquistato è già stato identificato, è necessario segnalare al Servizio Veterinario il cambio di proprietà dell'animale.
La cessione di un cucciolo, per legge, non deve avvenire prima di 60 giorni dalla nascita, periodo minimo fisiologicamente indispensabile di contatto fra cucciolo e madre.
I cani identificati al di fuori del territorio regionale, compresi gli Stati Membri dell’Unione Europea e i Paesi Terzi, che vengono introdotti stabilmente in Piemonte (ad esempio per trasferimento di residenza dei proprietari, acquisto presso allevamenti extraregionali, affido da canili extraregionali o possesso a qualsiasi altro titolo) devono essere registrati sul sistema anagrafico regionale presso il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. Il proprietario deve compilare il modello in ogni sua parte. La corretta identificazione del cane può essere certificata dal proprio veterinario curante o direttamente verificata dal veterinario dell'ASL al momento della presentazione del modulo.
I requisiti sanitari e documentali necessari per l’introduzione di cani, gatti e altri animali da compagni da Stati Esteri possono essere trovati sul sito del Ministero della Salute.
I medici veterinari che riscontrino irregolarità in merito a passaporti e vaccinazioni dei cuccioli introdotti da Stati Esteri devono segnalarle al Ministero, tramite ASL o UVAC, e provvedere ad ultimare il protocollo vaccinale.
Il trasferimento della residenza del proprietario o del luogo di detenzione abituale del cane va segnalato all’ASL territorialmente competente mediante autocertificazione entro 15 giorni dall'evento. Detta segnalazione deve essere effettuata sempre, anche per variazioni minime. Il modello allegato va presentato direttamente agli sportelli oppure trasmesso via posta elettronica, corredato di copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Oltre a costituire obbligo normativo, questo dato risulta estremamente utile nel rintraccio dei proprietari di cani smarriti. A tal proposito si ricorda di segnalare anche ogni variazione del recapito telefonico.
La morte di un cane deve essere comunicata, entro 15 giorni, compilando il modello e consegnandolo al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza a mano o via posta elettronica, corredato di copia di documento di copia di documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa il proprietario può effettuare la segnalazione di decesso del cane direttamente dal sito web dell'Anagrafe Canina Regionale.
Le spoglie dell’animale possono essere: smaltite mediante incenerimento attraverso il servizio offerto a pagamento da ditte specializzate, sepolte in cimiteri autorizzati per piccoli animali o seppellite in terreno di proprietà (previa autorizzazione del Sindaco e certificazione veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile all’uomo o agli animali).
Lo smarrimento o il furto di un cane deve essere segnalato agli uffici del Comune di residenza entro 3 giorni dall’evento, mediante compilazione del modulo e trasmesso per conoscenza al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.
La segnalazione di furto dovrà essere corredata dalla denuncia effettuata presso la stazione dei Carabinieri. Questa comunicazione, registrata sul sistema anagrafico, faciliterà la ricerca e l'eventuale restituzione del cane. La ricerca dei cani smarriti in Regione Piemonte è attiva on-line sul sito web dell'Anagrafe canina regionale.
Il ritrovamento di un cane di proprietà sconosciuta da parte di un privato comporta sempre l’obbligo di segnalazione del fatto alla Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario. Il Comune interverrà direttamente o tramite la ditta convenzionata per la cattura, provvedendo al ritiro dell’animale ed al suo ricovero presso il canile sanitario, dove sarà identificato e sottoposto ad osservazione sanitaria.
E' assolutamente sconsigliato impossessarsi dell’animale per non rischiare una denuncia per furto. Trascorso il periodo di osservazione sanitaria di 10 giorni ed in assenza di un proprietario, il cane potrà essere dato in affido a chi ne faccia richiesta.
Dal sito web dell'Anagrafe canina regionale è possibile effettuare la ricerca dei proprietari di cani smarriti residenti in Piemonte. E' indispensabile inserire nell'apposito spazio il codice del microchip o il tatuaggio.
Dallo stesso indirizzo o direttamente dal sito del Ministero della Salute è possibile accedere alla banca dati dell'Anagrafe Canina Nazionale, per rintracciare i proprietari di cani non residenti in Piemonte.
Un viaggio all'estero con il proprio animale di affezione va organizzato con anticipo per avere il tempo di adempiere agli obblighi previsti dalla regolamentazione sanitaria e procedere alle eventuali vaccinazioni. Anche l’ingresso sul territorio nazionale di cani, di gatti e di altre specie d’affezione è regolamentato da specifiche norme a tutela della salute pubblica e animale.
Il Reg. UE 576/2013 definisce movimento a carattere non commerciale qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia.
Il numero massimo di cani, gatti e furetti che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non è superiore a cinque. In deroga, il numero può essere superiore a cinque qualora gli animali abbiano più di sei mesi e il movimento avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi.
I proprietari di cani, gatti e furetti che intendono portare i propri animali all’estero devono richiedere al Servizio Veterinario il rilascio del “passaporto” per animali da compagnia.
Per il rilascio del passaporto occorre recarsi presso il Servizio Veterinario, previa prenotazione, muniti di documento di identità valido. E' necessario che l’animale:
La prima registrazione della vaccinazione è effettuata dal Servizio Veterinario con il rilascio del passaporto; le successive vaccinazioni possono essere annotate sul passaporto dal veterinario libero professionista autorizzato che le ha praticate. Il costo è di 5,00 euro per documento.
Informazioni aggiornate sulla documentazione sanitaria richiesta per la movimentazione di cani, gatti, furetti e altri animali da compagnia verso gli Stati esteri più visitati, sulle regole e condizioni di trasporto in aereo, treno, nave e automobile e consigli per mantenere il benessere dell’animale durate il tragitto sono fornite dal sito del Ministero della Salute.
Il Regolamento CE 1/2005 detta le regole per il trasporto e la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, finalizzate alla loro tutela da maltrattamenti e stress durante gli spostamenti a scopo commerciale. E’ in vigore dal 5 gennaio 2007 e si applica al trasporto di tutti gli animali vertebrati vivi.
Si applica:
Non si applica:
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’ASL territorialmente competente. Per il trasporto a scopo commerciale è richiesta idonea certificazione sanitaria veterinaria.
La presenza di cani randagi costituisce un problema sia sotto l’aspetto sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza dell’abitato. La diffusione di malattie anche molto pericolose per l’uomo, le aggressioni e le morsicature, gli incidenti stradali sono i fattori più gravi, che vanno ad aggiungersi agli inconvenienti per l’igiene di strade e marciapiedi in città, ai danni che i cani inselvatichiti possono causare alla fauna selvatica nelle campagne e nei boschi, alle privazioni e alle sofferenze che gli animali senza proprietario inevitabilmente rischiano.
I Comuni, singoli o associati (Consorzi di piccoli Comuni, Comunità Montane) hanno l’obbligo (Art. 7 della LR 34/93) di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani vaganti, nonché di disporre di un idoneo canile per la custodia temporanea degli animali catturati. Molti Comuni ottemperano all’obbligo di cattura e/o custodia dei cani stipulando convenzioni con ditte private, previa approvazione del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente. Il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario è subordinato al fatto che nella convenzione siano presenti determinati requisiti minimi.
Il canile è per il cane vagante soltanto una soluzione temporanea: è infatti impensabile che il suo destino debba essere una reclusione a vita in impianti che, per quanto ben strutturati e gestiti, non possono assicurare il soddisfacimento dei bisogni tipici di un animale adattato all’ambiente domestico ed alla socializzazione con l’uomo. In quest’ottica nella convenzione dovranno essere infine indicate le attività poste in essere dal gestore per favorirne l’adozione.
Canile di prima accoglienza (osservazione sanitaria)
Deve essere autorizzato ai sensi del DPR 320/54, della LR 34 del 26 luglio 1993, del DPGR 4359 dell’11 novembre 1993.
Considerando che i cani catturati sono ospitati in una comunità di animali, per evitare il possibile diffondersi di epidemie - con conseguente aumento dei costi terapeutici e protratta sospensione dell’attività di affidamento – è necessario prevedere interventi di profilassi vaccinale nei confronti di alcune malattie infettive (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi). Per interventi medico chirurgici di tipo specialistico sui cani catturati può rendersi indispensabile, in alcuni casi, far ricorso a strutture veterinarie private appositamente attrezzate, previo parere favorevole del Veterinario ASL reperibile.
Canile rifugio
Deve essere autorizzato ai sensi del DPR 320/5, della LR 34 del 26 luglio 1993, del DPGR n 4359 dell’11 novembre 1993.
Trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria presso il canile di prima accoglienza, i cani non affidati a privati possono essere trasferiti presso il canile rifugio.
Il gestore di tale struttura ha l’obbligo di assicurare al cane:
COLONIE FELINE
I gatti che vivono liberi sul territorio sono protetti ai sensi della Legge n.281/91 e sono definiti sinantropi in quanto condividono con l’uomo lo stesso ambiente pur non essendo completamente domestici; essi si riuniscono in gruppi costituendo colonie feline tutelate dalla legge (è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat). Questi gruppi rappresentano una conseguenza del diffusissimo fenomeno di abbandono di animali originariamente domestici e poi costretti ad inselvatichirsi per sopravvivere.
La gestione delle colonie è a carico del Comune; devono essere garantite salute e igiene, contenendo la proliferazione degli animali; se le nascite non sono ben gestite infatti diminuisce la disponibilità di cibo ed aumenta l’incidenza di malattie virali quali la Leucemia felina (FELV), l’Immunodeficienza felina (FIV) e la Peritonite infettiva felina (FIP), che colpiscono con una netta prevalenza i gatti giovani. Queste malattie si trasmettono da soggetto a soggetto principalmente per via sessuale e solo in parte tramite secreti/escreti fisiologici (saliva, urina).
Proprio per questi motivi si mettono in atto alcuni interventi quali censimenti, catture e sterilizzazione chirurgica dei soggetti; limitando le possibilità di accoppiamento, le lotte tra maschi e le conseguenti ferite da morso diminuiscono proporzionalmente i rischi del contagio.
I gatti in libertà possono essere sterilizzati presso ambulatori veterinari convenzionati e successivamente essere reinseriti nella colonia di provenienza e nel loro habitat originario, trascorsa la necessaria degenza post-operatoria.
Le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono richiedere al Comune, d’intesa con l’ASL, la gestione delle colonie feline per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione. I volontari delle colonie devono mantenere condizioni igieniche idonee a non arrecare disturbo ai cittadini provvedendo alla pulizia dei luoghi in cui si trovino residui alimentari ed organici prodotti dalla colonia di gatti.
La domanda di autorizzazione sanitaria per l’attivazione di canili deve essere presentata al Sindaco del Comune dove si trova la struttura e in copia al Servizio Veterinario.
Devono essere allegate alla domanda:
Il Servizio Veterinario effettua il sopralluogo previsto per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per legge. In caso di esito favorevole trasmette copia della documentazione al Comune per il provvedimento autorizzativo. Per poter stipulare convenzioni con i Comuni per l’esercizio di canile sanitario e/o di canile rifugio il titolare del canile deve presentare domanda al Servizio Veterinario. In caso di parere favorevole copia della successiva stipula di convenzione con il Comune deve essere consegnata al Servizio Veterinario.
Per ulteriori dettagli contattare i Servizi Veterinari competenti per territorio (Area Sanità Animale) dove è in distribuzione la modulistica specifica
La segnalazione va effettuata alla Polizia Municipale del Comune nel cui territorio viene evidenziata la presenza di un animale non custodito. Competono al Comune la cattura dell’animale, direttamente o tramite il servizio delegato (consortile o ditta privata), ed il suo ricovero presso il canile sanitario/gattile convenzionato.
Il Servizio Veterinario interviene per verificare le condizioni di salute dell’animale ed identificare il proprietario. In caso di cani, presso il canile sanitario l’animale è tenuto in osservazione sanitaria per un periodo di 10 giorni. Trascorso tale periodo con esito favorevole, senza che sia stato possibile rintracciare un proprietario, il cane potrà essere trasferito ad un canile rifugio o dato in adozione.
La segnalazione deve essere tempestivamente effettuata da:
Al ricevimento della segnalazione di morsicatura, il Servizio Veterinario:
Il proprietario o il responsabile di un animale che si sospetta essere deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.
Successivamente, il sospetto di avvelenamento segue l’iter indicato dalla OM 12 luglio 2019 e s.m.i. “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dalla Salute.
Il DL 135/2022 definisce specie esotica una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo.
La Regione Piemonte ha emanato nel 2010 la Legge Regionale 06/2010 definendo le Norme per la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici. La legge prevede una procedura autorizzativa per chiunque intenda detenere/allevare/commerciare animali esotici sul territorio piemontese da presentare al Sindaco del Comune dove detiene gli animali per il tramite del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio [link contatti].
Sul sito del Cranes (Centro Regionale Animali Esotici) sono a disposizione il testo della norma, il suo regolamento di attuazione, le linee guida e un elenco di specie che si intendono esotiche ai sensi della legge regionale prima citata. Le linee guida contengono dettagli sulle condizioni di detenzione e allevamento e la modulistica necessaria.
Nell’anno 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in elenchi in costante evoluzione.
L’Arma dei Carabinieri è la forza di polizia deputata ai controlli sul commercio di specie protette e al contrasto del traffico di specie tutelate (cosiddetto "Enforcement") sull’intero territorio nazionale. Per conoscere la modulistica e i contatti degli uffici CITES dei carabinieri è possibile consultare il sito al seguente link.
Si definisce animale sinantropo o sinantropico qualsiasi specie animale che viva negli stessi territori in cui si è insediato l'uomo, senza vincoli di dipendenza diretta da lui.
Rientrano in questa categoria tutte le comuni specie selvatiche che vivono a stretto contatto con l'uomo, diffuse nelle aree urbane e rurali, fra cui: gatti, piccioni, storni, gabbiani, ratti.
Ma anche specie selvatiche più insolite che, per effetto dell'espandersi degli insediamenti umani e della violazione dei rispettivi habitat naturali, arrivano nei centri urbani alla ricerca di cibo e/o riparo e vi s'insediano, restando nascosti di giorno in scantinati e ruderi abbandonati e vagando poi di notte fra cassonetti e discariche.
A queste si aggiungono alcune specie esotiche acquistate per vivere in cattività e successivamente abbandonate in aree pubbliche: pappagallini, pesci tropicali, iguane, pitoni, varani e furetti.
Come gestire i piccioni in ambiente urbano e rurale?
Il punto di partenza per una corretta strategia gestionale delle popolazioni di colombi consiste nella stima più realistica possibile della consistenza numerica della popolazione presente.
Occorre quindi prevedere un protocollo di monitoraggio basato su censimenti a cadenza annuale, da estendersi per un periodo non inferiore ai 4-5 anni. Durante i censimenti occorre verificare il numero di colombi presenti, si stima la loro densità, si individuano le principali colonie riproduttive, i luoghi di maggior concentrazione per la sosta diurna e notturna.
In tal modo si prevedono, nelle aree di interesse, interventi indiretti per favorire la dispersione ed il riequilibrio (es. sistemazione di dissuasori di appoggio). Possono poi essere presi in considerazione i sistemi diretti di riduzione numerica nel rispetto delle norme vigenti.
Per contenere l’impatto dei colombi in ambiente urbano o rurale occorre inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche collegate alla presenza eccessiva di tali volatili.
Organi di controllo
Le Province autorizzano piani di controllo sulla fauna selvatica mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica; solo quando esso verifichi l’inefficacia di tali metodi le Province possono autorizzare i Sindaci o attuare direttamente piani di abbattimento in accordo col proponente. La cattura e la soppressione richiedono metodiche regolamentate dal D. L.vo 333/1998.
I Sindaci e le Province si avvalgono in fase istruttoria dei Servizi Veterinari delle ASL competenti e dei Presidi Multizonali Veterinari delle ASL, rispettivamente.
Compiti dei Servizi Veterinari ASL
I Servizi veterinari ASL sono competenti in materia di sanità pubblica veterinaria per ciò che riguarda:
Rischi sanitari derivanti dal sovraffollamento di avifauna
I rischi sanitari legati al sovraffollamento di colombi in alcune aree possono diventare seri soprattutto per determinate categorie di persone (defedati, immuno-compromessi, anziani, bambini) e sono riconducibili sostanzialmente ad inconvenienti igienici da imbrattamento.
Ogni manifestazione che preveda la presenza di animali, con esclusione di gare con equidi e circhi con animali che prevedono un specifico percorso autorizzativo, deve essere oggetto di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune dove si intende svolgere l’attività, previo parere tecnico del Servizio veterinario territorialmente competente [link contatti].
Il Servizio Veterinario, entro 30 giorni dalla data della richiesta, indica le condizioni sanitarie da rispettare in base alla specie animale, alla situazione sanitaria locale o nazionale e al tipo di evento. Può essere necessario effettuare un sopralluogo preventivo per valutare l’idoneità dei locali o dei siti destinati ad accogliere gli animali al rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere.
Durante lo svolgimento della manifestazione possono essere effettuati controlli veterinari programmati ai fini di verificare la documentazione sanitaria e lo stato di salute e di benessere dei soggetti partecipanti.
Tutte queste attività sono subordinate ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti. L’istanza di apertura deve essere presentata allo sportello SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi. Se del caso , Il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per legge. In caso di esito favorevole trasmette copia della documentazione al Comune per il provvedimento autorizzativo.
Per ulteriori dettagli contattare i Servizi Veterinari competenti per territorio dove è in distribuzione la modulistica specifica.
Si ricorda che per poter stipulare convenzioni con i Comuni per l’esercizio di canile sanitario e/o di canile rifugio il titolare dell'allevamento/pensione deve presentare domanda al Servizio Veterinario. In caso di parere favorevole copia della successiva stipula di convenzione con il Comune deve essere consegnata al Servizio Veterinario.
REQUISITI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA
DIMENSIONI MINIME DI BOX/GABBIE
Cani
Gatti
REQUISITI DEI LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI TOELETTATURA
Per toelettatura si intende l’insieme di operazioni che mantengono pulito, ordinato e all’occorrenza ben acconciato il mantello dell’animale da compagnia.
REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI DELLE ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO
Il termine pet-therapy neologismo anglosassone di metà secolo scorso (Boris Levinson) indica una serie complessa di utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico.
Occorre distinguere tra:
Le attività hanno l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita di alcune categorie di persone (anziani, ciechi, malati terminali,ecc.) e sono interventi di tipo educativo e/o ricreativo; possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti e/o volontari, insieme con animali che rispondono a precisi requisiti.
Le AAA sono costituite da incontri e visite di animali da compagnia a persone in strutture di vario genere:
L'AAT è un’attività terapeutica vera e propria, con caratteristiche specifiche, che si prefigge di migliorare le condizioni di salute di un paziente. Gli animali rispondono a precisi requisiti, sono parte integrante dei trattamenti volti al miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e/o cognitive nonché della salute del paziente.. È una terapia di supporto che integra, rafforza e coadiuva le terapie convenzionali per la patologia considerata.
Può essere impiegata, nelle varie patologie, con questi obiettivi:
L'AAT è gestita da professionisti di sanità umana, è parte integrante della loro attività e deve essere necessariamente documentata e valutata.
Nei bambini con particolari problemi, negli anziani, in alcune categorie di malati e di disabili fisici e psichici il contatto con un animale può aiutare a soddisfare certi bisogni (affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e recuperare alcune abilità che queste persone possono avere perduto.
La Pet Therapy può essere usata anche con soggetti affetti da handicap fisico; spazzolare, lanciare la pallina, lavare il cane, ecc., sono tutte attività che chiedono un impegno motorio decisamente più piacevole di un esercizio con un tutore imposto da uno specialista.
Animali utilizzati
Solo gli animali domestici possono essere inseriti in programmi di attività e terapie assistite dagli animali, escludendo quindi tutti gli animali selvatici o inselvatichiti, gli animali esotici ed i cuccioli.
Tutti gli animali impiegati come pet partners devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità e l'attitudine (il Pet Partner Aptitude test della Delta Society valuta se la coppia conduttore/animale ha l'abilità, le capacità, la disposizione ed il potenziale per partecipare a programmi di questo tipo di terapia). Infatti l’animale messo a contatto con persone che possono manifestare comportamenti iperattivi o stereotipie può vivere situazioni che gli creano molto stress e deve essere quindi particolarmente equilibrato per evitare reazioni indesiderate a stimoli eccessivi, manipolazioni maldestre, ecc.
Gli animali abitualmente coinvolti nella pet-therapy sono cani, gatti, criceti, conigli, asini, capre, mucche, cavalli, uccelli, pesci, delfini.
Problematiche annesse alla Pet-therapy
BIOETICA
La pet-therapy rappresenta l’applicazione pratica della zooantropologia, teoria che studia il significato beneficiale della relazione con l’animale e le diverse leve per un’applicazione corretta e mirata rispetto agli specifici problemi da affrontare. Per un servizio adeguato si deve realizzare una dimensione di relazione uomo-animale ad hoc, capace di produrre quei contributi al cambiamento di cui l’individuo necessita.
Per una pet-therapy in linea con le ricerche zooantropologiche, su base scientifica, nel 2000 iniziò il progetto Carta Modena, teso a sancire i principi ed i valori dell’utilizzo della relazione uomo animale a scopo beneficiale. Alla Carta, siglata nel 2002 con il patrocinio del Ministero della Salute, aderiscono oggi Comuni, Istituti, Università, Regioni, Associazioni, etc. E’ un documento importante a salvaguardia del diritto, del principio di relazione, della professionalità, orientato allo sviluppo e ampliamento della pet therapy, come fonte di benessere per molte persone e sbocco occupazionale per molti giovani.
Nel 2005 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha approvato all’unanimità il documento: “Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani”, in cui esamina specificatamente la pet therapy, l’addestramento degli animali da assistenza e la convivenza di un individuo psicologicamente o fisicamente fragile con un animale da compagnia (nel luogo di ricovero o in casa).
A conferma dell’importanza crescente assunta dagli animali in ambito bioetico e giuridico e nella società, il consiglio nazionale FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), nel nuovo Codice deontologico per medici veterinari, definisce gli animali come “esseri senzienti”.
Il cavallo, per le sue straordinarie doti di sensibilità, di adattamento e di intelligenza, è da sempre ritenuto una "straordinaria medicina".
Ippocrate consigliava lunghe cavalcate per combattere l'ansia e l'insonnia. Il primo documento scientifico sull’uso dell’equitazione a scopo terapeutico risale al medico Giuseppe Benvenuti (1759). Dopo la prima guerra mondiale il cavallo entrò nei programmi di riabilitazione, prima in Scandinavia ed Inghilterra, poi in numerosi altri paesi. Introdotta in Italia nel 1975 dalla dottoressa belga Danièle Nicolas Citterio, l’ippoterapia si diffuse con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Italiana per la Riabilitazione Equestre (ANIRE).
L’ippoterapia, detta Terapia con il Mezzo del Cavallo (TMC), agisce grazie all’interazione uomo-cavallo a livello neuromotorio e neuropsicologico. Sono descritte tre diverse fasi o metodologie d’intervento terapeutico all’interno della riabilitazione equestre:
Perché la terapia a cavallo funziona?