Il Servizio assicura, nel rispetto dei Regolamenti CE 178/2002, 882/2004, 183/2005 e 4/2019, nonché della normativa nazionale di riferimento, un sistema di controllo ufficiale lungo l’intera filiera di produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti destinati agli animali da reddito e non, allo scopo di tutelare la salute animale e, nel caso degli animali produttori di alimenti per l’uomo, di salvaguardare la salute pubblica fornendo ai consumatori garanzia di salubrità e sicurezza degli alimenti di origine animale.
Nel dettaglio si occupa di:
Il Reg CE/183/05 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante il controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.
REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI
L'art. 9 del regolamento citato prevede che ogni operatore del settore mangimi - O.S.M. - notifichi al fine della sua registrazione all'Autorità sanitaria competente qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione.
Vi ricadono, in particolare, le operazioni a livello di produzione primaria dei mangimi (produzione di prodotti agricoli compresi la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali o la pesca) e le seguenti correlate:
trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione
trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione allo stabilimento
miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda anche usando additivi o premiscele di additivi, ad eccezione di quelli di cui al capo 3 dell'allegato IV del Reg CE/183/05.
RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
L'art. 10 del regolamento citato prevede che gli O.S.M. assicurano che gli stabilimenti posti sotto il loro controllo siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:
fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg CE/1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del regolamento;
fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del regolamento;
fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento.
INDICAZIONI OPERATIVE
Le istanze devono essere presentate all'Asl Cn1 utilizzando la modulistica a fianco pubblicata. Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza.