Data creazione: 19/12/2023 Data ultima modifica: 11/01/2024

Macellazione ad Uso Familiare - Autoconsumo

La macellazione per il consumo domestico privato è regolamentata dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 27 del 02/02/2021 e dalla nota Regionale prot. 21663/A1409B del 10/06/2021.

È permessa la macellazione per uso familiare fino ad un massimo di 2 capi della specie bovina o equina, 4 capi della specie suina e 6 capi della specie ovi-caprina per nucleo familiare nel corso dell’anno solare. Le carni non posso essere in alcun modo commercializzate.

La macellazione dei capi bovini ed equini può essere svolta esclusivamente presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04.

La macellazione per autoconsumo presso il domicilio di suini ed ovi-caprini è consentita esclusivamente agli allevatori registrati all’anagrafe zootecnica (BDN). Gli animali devono essere stati allevati per almeno i 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita. Gli ovi-caprini devono avere età inferiore ai 12 mesi.

MACELLAZIONE AD USO FAMILIARE PRESSO UN IMPIANTO DI MACELLAZIONE

L’allevatore o il privato cittadino che intende effettuare una macellazione ad uso familiare di animali della specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina o caprina presso un impianto di macellazione riconosciuto, è sufficiente che:

1. contatti preventivamente il responsabile dell’impianto di macellazione per verificare la disponibilità e accordare il giorno e l’ora per la consegna dell’animale;

2. conduca l’animale da sottoporre alla macellazione presso il macello in base agli accordi intrapresi con il responsabile dell’impianto, scortato dai seguenti documenti:

  • allegato 1 – Comunicazione macellazione presso macello per autoconsumo
  • modello 4 informatizzato
  • passaporto (se previsto) degli animali da macellare;
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità.

MACELLAZIONE AD USO FAMILIARE DI SUINI ED OVI-CAPRINI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

La macellazione a domicilio è consentita preferibilmente nel periodo stagionale compreso tra inizio novembre e fine marzo. E’ in ogni caso vietata la macellazione rituale.

Gli allevatori che intendono effettuare una macellazione ad uso familiare presso il domicilio devono darne comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima dell’abbattimento dell’animale mediante la compilazione dell’allegato 2 – Comunicazione macellazione presso allevamento per autoconsumo da far pervenire, corredato di fotocopia del documento di identità, al Servizio Veterinario Area B competente per territorio (allo sportello oppure tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica igienealimenti.origineanimale@aslcn1.it). 

La macellazione dei suini e degli ovi-caprini sarà consentita presso il “domicilio” inteso come un allevamento registrato nell’anagrafe zootecnica (BDN), nel rispetto delle indicazioni fornite con il “Manuale delle macellazioni ad uso familiare presso il domicilio - suini ed ovi-caprini”.