Sono definite "temporanee" tutte quelle manifestazioni quali sagre, feste campestri, fiere aperte al pubblico, organizzate da varie associazioni (Pro loco, comitati, ...) in modo estemporaneo e saltuario, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o politici venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.
Tali manifestazioni, seppur da considerarsi di alto valore sociale e culturale, proprio per la loro occasionalità ed elevata promiscuità di cose e persone, rappresentano un potenziale rischio per la salute pubblica; al fine di limitare/azzerare tale rischio la Regione Piemonte ha da tempo fornito le prescrizioni di carattere strutturale e gestionale per un corretto svolgimento delle manifestazioni. Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL CN1 - che è a disposizione dei cittadini per ogni necessità - cerca di assicurare tramite i controlli di competenza gli standard minimi di accettabilità igienica per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.
La Regione Piemonte con DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 ha approvato specifiche Linee guida per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee.
In tali Linee Guida vengono indicati i requisiti igienico sanitari previsti al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.
Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), mediante la trasmissione della seguente documentazione che l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve trasmettere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si svolge la manifestazione:
L’OSA dovrà trasmettere i documenti di cui sopra almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio della manifestazione
Qualora l’attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande NON abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione di alimenti (associazioni di volontariato, scuole, parrocchie, ecc…) è possibile la trasmissione della SCIA senza il tramite del SUAP (ai sensi della DGR 19-7530 del 14 Settembre 2018) , inviando la documentazione dalla lettera a) alla lettera c) DIRETTAMENTE all’ASL CN1 e Comune territorialmente competente
Per alcune attività non è necessario compilare il modulo Notifica Sanitaria All. A: a tal proposito verificare quanto indicato al punto 5 dell'Allegato I alla DGR 19-7530 del 14 Settembre 2018, consultabile al link al fondo della pagina " Modalita di segnalazione certificata di inizio attivita Allegato 1"
Per non perdere dati utili alla corretta registrazione delle imprese del settore alimentare, al fine di una maggiore tutela del consumatore, sarà opportuno che, sin da subito, vengano trasmesse al SIAN dell'Asl le informazioni aggiuntive di cui ai seguenti moduli:
Il modulo compilato a seconda della tipologia di manifestazione potrà essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi pec: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it oppure protocollo@aslcn1.legalmailpa.it
La registrazione dell'attività è soggetta al pagamento di € 20,00 (Sezione 8, Allegato 2, D.Lgs. 32/2021)(*), che dovrà essere versato con bonifico su IBAN IT66M0760110200000020270344 oppure sul c.c.p. n. 20270344 intestato a "ASL CN1 Serv. Tesoreria Diritti Sanitari SIAN". Copia del versamento dovrà essere allegato alla SCIA. La mancata segnalazione delle attività temporanee, così come previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. L.vo 193/07.
(*) sostituisce la tariffa di euro 36,00 prevista al punto 3 dell’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 27-3145 del 19.12.2011, modificata in ultimo dalla DGR n. 19-7530 del 14.09.2018.
Per ogni informazione, anche preventiva, l'OSA può rivolgersi ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione che si occupano di sicurezza alimentare.