Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che intendano eseguire analisi per l'autocontrollo per le imprese alimentari si informa che occorre presentare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL la domanda in duplice copia, sottoscritta dal responsabile del Laboratorio, con l'indicazione delle matrici sulle quali si intendono effettuare gli accertamenti e le analisi (Allegato 1).
L'istanza va corredata dalla seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla CCIAA (Allegato 2);
relazione tecnico descrittiva sulle strutture e attrezzature disponibili, sulla dotazione strumentale, del personale;
copia delle autorizzazione concesse per l'esercizio dell'attività (certificato di agibilità ed usabilità dei locali, autorizzazione allo scarico dei reflui, sicurezza delle apparecchiature, ecc.) o autocertificazione di possesso (Allegato 4);
planimetria (preferibilmente in scala 1:100), da cui evincano la destinazione dei locali e la disposizione delle attrezzature;
copia del Certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, con l'elenco delle prove accreditate per singola matrice. In alternativa una comunicazione dell?Organismo Certificatore che dichiari che la pratica di accreditamento è in corso e per quali prove è stato richiesto (Allegato 3);
nel caso in cui il laboratorio intenda affidare talune analisi ad un laboratorio terzo già accreditato ed inserito in un elenco regionale (Allegato 5).
Si evidenzia l'importanza da parte dei laboratori di garantire la registrazione di eventuali non conformità analitiche rilevate in sede di autocontrollo per le industrie alimentari ai fini delle verifiche da parte dell'Autorità Competente. (Allegato 6).
Modulistica:
Il Regolamento CE/853/2008 prevede che gli operatori del settore alimentare (O.S.A.) immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti riconosciuti dall'autorità sanitaria competente, rispondenti ai requisiti dettati dal regolamento medesimo.
Pertanto gli O.S.A. devono ottenere, per ciascun stabilimento e prima della attivazione produttiva, un riconoscimento formale da parte dell'Autorità Sanitaria competente che implica l'assegnazione di un numero specifico c.d. Approval Number.
Sono esclusi dall'obbligo di riconoscimento:
La Regione Piemonte ha dettagliato le procedure da seguire per:
Le istanze/comunicazioni devono essere presentate all'Asl Cn1 utilizzando la modulistica a fianco pubblicata.
Per maggiori dettagli sull'iter delle istanze/comunicazioni, si rimanda a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-9933 del 03/11/2008 che fornisce indicazioni operative specifiche.
Si suggerisce di contattare preventivamente il personale dei Servizi Veterinari che potrà fornire la necessaria assistenza.
Le istanze devono essere corredate dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dalla Sezione 8, Allegato 2 – D.Lgs. 32/2021, mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p.
Modulistica:
La normativa vigente prevede che l'operatore del settore alimentare (OSA) comunichi, per il tramite di una notifica, ogni stabilimento/esercizio posto sotto il proprio controllo che esegue una qualsiasi delle fasi delle produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, ivi compresa la ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ...). La notifica, con la quale l'Osa dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa vigente, deve essere presentata per ogni:
avvio attività;
subingresso / variazione ragione sociale;
modifica tipologia di attività;
cessazione o sospensione temporanea dell'attività.
In tali ambiti, notificano all'Asl, per il tramite del Suap competente:
tutte le imprese alimentari che producono, commercializzano, trasportano alimenti (al dettaglio e all'ingrosso);
le attività di ristorazione o di somministrazione di ogni tipo.
Restano esclusi dalla notifica quegli stabilimenti già soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dalla Unione Europea.
L'elenco completo delle attività soggette a notifica ai fini della registrazione si trova al punto 1.2 (Tipologia di attività) e al punto 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) del Modulo All. A "Notifica Sanitaria".
La notifica dell'attività non esime dall'effettuare tutte le incombenze amministrative eventualmente richieste da Comuni, Provincia, CCIAA.
La notifica va presentata dall'OSA in modalità telematica al Suap competente compilando i moduli:
Il SUAP, a sua volta, trasmetterà la documentazione in modalità telematica all'ASL CN1 (pec: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it ). All'ASL è attribuito il compito della registrazione obbligatoria dell'impresa alimentare, anche ai fini del controllo.
E' importante sapere che:
la presentazione telematica, nei modi di legge, al Suap (competente territorialmente) assolve l'obbligo previsto dal Reg. (CE) 852/04 e conferisce all'OSA la possibilità di iniziare l'attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti da normative diverse;
la notifica è una Autocertificazione dei requisiti richiesti ed assume quindi il valore legale che è attribuito a tale documento;
l'OSA che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell'Asl, oltre al piano di autocontrollo, una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l'attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout);
non è obbligatoria la comunicazione all'Asl degli automezzi utilizzati al trasporto dei prodotti alimentari. L'OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti (caratteristiche automezzo, modalità di trasporto, di pulizia e sanificazione).
Per non perdere dati utili alla corretta registrazione delle imprese del settore alimentare e tenendo conto che l'OSA che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell'Autorità Competente oltre al piano di autocontrollo (contenente la descrizione aggiornata dell'attività svolta), una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l'attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout), sarà opportuno che sin da subito vengano trasmesse all'Asl le informazioni aggiuntive inviando i seguenti moduli:
Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale All. 2 unitamente a copia del versamento di diritti sanitari;
Informazioni integrative alla notifica sanitaria per Asl - attività Sian
inviandoli al seguente indirizzo pec: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it oppure protocollo@aslcn1.legalmailPA.it .
In aggiunta, se pertinenti, l'OSA trasmette direttamente all'Asl i seguenti moduli:
IMPORTANTE: TUTTI I MODULI SONO IN FORMATO PDF COMPILABILE, PREVIO SALVATAGGIO DEGLI STESSI SUL PROPRIO COMPUTER.
La registrazione dell'attività è soggetta al pagamento della tariffa indicata nella Sez. 8 – All. 2 del D.Lgs. 32/2021, mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p.
Per ogni informazione, anche preventiva, l'OSA può rivolgersi ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione che si occupano di sicurezza alimentare.
D.G.R. n. 28-5718 del 02/10/2017 e relativi allegati
D.D. n. 673 del 30/10/2017 e relativi allegati
D.Lgs. 32/2021 e relativi allegati
Le imprese del settore alimentare che svolgono attività prevalente all'ingrosso, oltre agli adempimenti relativi alla notifica e registrazione delle imprese alimentari, sono soggette alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 32 del 02 febbraio 2021 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).
Per le aziende che trattano alimenti di origine non animale le informazioni necessarie si trovano alla pagina dedicata.
Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004 le attività di:
produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;
produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
produzione di germogli.
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento, in funzione dell'attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico sanitarie e dei requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa di riferimento.
Le imprese presentano la domanda di riconoscimento o di variazione significativa al riconoscimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP - utilizzando il modulo a fianco pubblicato al quale va allegato, oltre alla documentazione prevista, la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia. (art. 84 D.Lgv. 159/2011).
Una volta ricevuta l'istanza l'Asl ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.
Nel caso di accertamento favorevole, L'Asl trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo) unitamente all'istanza in bollo alla Regione Piemonte.
I competenti uffici regionali emetteranno l'atto di riconoscimento dell'impresa che verrà trasmesso tramite il Suap all'Asl territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.
IMPORTANTE: TUTTI I MODULI A FIANCO PUBBLICATI SONO IN FORMATO PDF COMPILABILE, PREVIO SALVATAGGIO DEGLI STESSI SUL PROPRIO COMPUTER.
Le istanze devono essere corredate dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dalla Sezione 8, Allegato 2 – D.Lgs. 32/2021, mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p.