Data creazione: 19/12/2023 Data ultima modifica: 07/03/2024

Imprese Alimentari e Laboratori

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che intendano eseguire analisi per l'autocontrollo per le imprese alimentari si informa che occorre  presentare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL la domanda in duplice copia, sottoscritta dal responsabile del Laboratorio, con l'indicazione delle matrici sulle quali si intendono effettuare gli accertamenti e le analisi (Allegato 1). 

L'istanza va corredata dalla seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla CCIAA (Allegato 2);

  • relazione tecnico descrittiva sulle strutture e attrezzature disponibili, sulla dotazione strumentale, del personale;

  • copia delle autorizzazione concesse per l'esercizio dell'attività (certificato di agibilità ed usabilità dei locali, autorizzazione allo scarico dei reflui, sicurezza delle apparecchiature, ecc.) o autocertificazione di possesso (Allegato 4);

  • planimetria (preferibilmente in scala 1:100), da cui evincano la destinazione dei locali e la disposizione delle attrezzature;

  • copia del Certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, con l'elenco delle prove accreditate per singola matrice. In alternativa una comunicazione dell?Organismo Certificatore che dichiari che la pratica di accreditamento è in corso e per quali prove è stato richiesto (Allegato 3);

  • nel caso in cui il laboratorio intenda affidare talune analisi ad un laboratorio terzo già accreditato ed inserito in un elenco regionale (Allegato 5).

Si evidenzia l'importanza da parte dei laboratori di garantire la registrazione di eventuali non conformità analitiche rilevate in sede di autocontrollo per le industrie alimentari ai fini delle verifiche da parte dell'Autorità Competente. (Allegato 6).

Modulistica:

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE REG. CE/853/2004

Il Regolamento CE/853/2008 prevede che gli operatori del settore alimentare (O.S.A.) immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti riconosciuti dall'autorità sanitaria competente, rispondenti ai requisiti dettati dal regolamento medesimo.

Pertanto gli O.S.A. devono ottenere, per ciascun stabilimento e prima della attivazione produttiva, un riconoscimento formale da parte dell'Autorità Sanitaria competente che implica l'assegnazione di un numero specifico c.d. Approval Number.

ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

Sono esclusi dall'obbligo di riconoscimento:

  • la produzione primaria
  • le operazioni di trasporto
  • il magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono un condizionamento termico
  • il magazzinaggio di prodotti di origine animale imballati/confezionati che richiedono un condizionamento termico ma che non vengono commercializzati verso Paesi della U.E. o trasportati vero Paesi Terzi
  • le attività di vendita al dettaglio.

PROCEDURE SPECIFICHE DI RICONOSCIMENTO

La Regione Piemonte ha dettagliato le procedure da seguire per:

  • riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione
  • ambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto
  • aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento
  • comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento
  • comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale
  • comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale dell'attività.

INDICAZIONI OPERATIVE

Le istanze/comunicazioni devono essere presentate all'Asl Cn1 utilizzando la modulistica a fianco pubblicata.

Per maggiori dettagli sull'iter delle istanze/comunicazioni, si rimanda a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-9933 del 03/11/2008 che fornisce  indicazioni operative specifiche.

Si suggerisce di contattare preventivamente il personale deServizi Veterinari che potrà fornire la necessaria assistenza.

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA

Le istanze devono essere corredate dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dalla Sezione 8, Allegato 2 – D.Lgs. 32/2021, mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p.

Modulistica:

LA NOTIFICA DELLE IMPRESE ALIMENTARI

La normativa vigente prevede che l'operatore del settore alimentare (OSA) comunichi, per il tramite di una notifica, ogni stabilimento/esercizio posto sotto il proprio controllo che esegue una qualsiasi delle fasi delle produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, ivi compresa la ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ...). La notifica, con la quale l'Osa dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa vigente, deve essere presentata per ogni:

  • avvio attività;

  • subingresso / variazione ragione sociale;

  • modifica tipologia di attività;

  • cessazione o sospensione temporanea dell'attività.

 In tali ambiti, notificano all'Asl, per il tramite del Suap competente:

  • tutte le imprese alimentari che producono, commercializzano, trasportano alimenti (al dettaglio e all'ingrosso);

  • le attività di ristorazione o di somministrazione di ogni tipo.

Restano esclusi dalla notifica quegli stabilimenti già soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dalla Unione Europea.

L'elenco completo delle attività soggette a notifica ai fini della registrazione si trova al punto 1.2 (Tipologia di attività) e al punto 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) del Modulo All. A "Notifica Sanitaria".

La notifica dell'attività non esime dall'effettuare tutte le incombenze amministrative eventualmente richieste da Comuni, Provincia, CCIAA.

NOTIFICA AL SUAP

La notifica va presentata dall'OSA in modalità telematica al Suap competente compilando i moduli:

Il SUAP, a sua volta, trasmetterà la documentazione in modalità telematica all'ASL CN1 (pec: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it ). All'ASL è attribuito il compito della registrazione obbligatoria dell'impresa alimentare, anche ai fini del controllo.

E' importante sapere che:

  • la presentazione telematica, nei modi di legge, al Suap (competente territorialmente) assolve l'obbligo previsto dal Reg. (CE) 852/04 e conferisce all'OSA la possibilità di iniziare l'attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti da normative diverse;

  • la notifica è una Autocertificazione dei requisiti richiesti ed assume quindi il valore legale che è attribuito a tale documento;

  • l'OSA che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell'Asl, oltre al piano di autocontrollo, una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l'attività, con la descrizione degli stessi  e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout);

  • non è obbligatoria la comunicazione all'Asl degli automezzi utilizzati al trasporto dei prodotti alimentari. L'OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti (caratteristiche automezzo, modalità di trasporto, di pulizia e sanificazione).

ULTERIORI COMUNICAZIONI ALL'ASL

Per non perdere dati utili alla corretta registrazione delle imprese del settore alimentare e tenendo conto che l'OSA che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell'Autorità Competente oltre al piano di autocontrollo (contenente la descrizione aggiornata dell'attività svolta), una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l'attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout), sarà opportuno che sin da subito vengano trasmesse all'Asl le informazioni aggiuntive inviando i seguenti moduli:

  • Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale All. 2 unitamente  a copia del versamento di diritti sanitari;

  • Informazioni integrative alla notifica sanitaria per Asl - attività Sian

inviandoli al seguente indirizzo pec: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it oppure protocollo@aslcn1.legalmailPA.it .

In aggiunta, se pertinenti, l'OSA trasmette direttamente all'Asl i seguenti moduli:

IMPORTANTE: TUTTI I MODULI SONO IN FORMATO PDF COMPILABILE, PREVIO SALVATAGGIO DEGLI STESSI SUL PROPRIO COMPUTER.

SPESE PER LA NOTIFICA

La registrazione dell'attività è soggetta al pagamento della tariffa indicata nella Sez. 8 – All. 2 del D.Lgs. 32/2021, mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione, anche preventiva, l'OSA può rivolgersi ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione che si occupano di sicurezza alimentare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 28-5718 del 02/10/2017 e relativi allegati

D.D. n. 673 del 30/10/2017 e relativi allegati

D.Lgs. 32/2021 e relativi allegati

AVVISO PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE CON ATTIVITA' PREVALENTE ALL'INGROSSO

Le imprese del settore alimentare che svolgono attività prevalente all'ingrosso, oltre agli adempimenti relativi alla notifica e registrazione delle imprese alimentari, sono soggette alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 32 del 02 febbraio 2021 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Per le aziende che trattano alimenti di origine non animale le informazioni necessarie si trovano alla pagina dedicata. 

Modulistica:

Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004 le attività di:

  • produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;

  • produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;

  • produzione di germogli.

Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento, in funzione dell'attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico sanitarie e dei requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa di riferimento.

INDICAZIONI OPERATIVE

Le imprese presentano la domanda di riconoscimento o di variazione significativa al riconoscimento  allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP - utilizzando il modulo a fianco pubblicato al quale va allegato, oltre alla documentazione prevista, la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia. (art. 84 D.Lgv. 159/2011).

Una volta ricevuta l'istanza l'Asl ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, L'Asl trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo) unitamente all'istanza in bollo alla Regione Piemonte.

I competenti uffici regionali emetteranno l'atto di riconoscimento dell'impresa che verrà trasmesso tramite il Suap all'Asl territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

IMPORTANTE: TUTTI I MODULI A FIANCO PUBBLICATI SONO IN FORMATO PDF COMPILABILE, PREVIO SALVATAGGIO DEGLI STESSI SUL PROPRIO COMPUTER.

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA

Le istanze devono essere corredate dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dalla Sezione 8, Allegato 2 – D.Lgs. 32/2021, mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p.

INFORMAZIONI

Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del SIAN che potrà fornire la necessaria assistenza.

Modulistica:

DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma, pubblicata sulla G.U. n. 62 del 13/03/2021, disciplina le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017 e stabilisce il pagamento all’ASL di una tariffa forfettaria annua, da parte degli stabilimenti alimentari con attività prevalente all’ingrosso ricompresi nell’ Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del decreto.

Il commercio si definisce all’ingrosso laddove è effettuato ad altri operatori o ad altri stabilimenti (diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale) in una quantità superiore al 50% della propria merce.

PRODUZIONE PRIMARIA

Sono esclusi dall’applicazione della tariffa forfettaria annua (Allegato 2, Sezione 6, Tabella A) gli operatori che effettuano solo “produzione primaria” ed “operazioni associate alla produzione primaria”, così definite:

«produzione primaria» (D.Lgs. 32/2021 art. 2, comma1, lettera b): tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;

«operazioni associate alla produzione primaria» (D.Lgs. 32/2021 art. 2, comma1, lettera c): ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:

1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;

3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d, è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ASL - COME E QUANDO

Gli stabilimenti ricompresi nell’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del decreto, inviano all’ASLnel mese di gennaio di ogni annol’AUTODICHIARAZIONE (Autodichiarazione stabilimenti All2-Sez6-TabA del D.Lgs. 32_2021 per applicazione tariffe) ai sensi dell’art. 13 comma 3, compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione non ci fossero variazioni delle informazioni richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

L’autodichiarazione, insieme a copia del documento d’identità, deve essere trasmessa all'ASL CN1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

L’autodichiarazione deve essere compilata per ciascuno stabilimento/deposito con Autorizzazioni Sanitarie o DIA o Notifiche SCIA differenti, attivo sul territorio dell’ASL CN1 (es. Ditte con sedi operative diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi ma con unica sede legale e/o depositi funzionalmente ma non materialmente connessi allo stabilimento).

La mancata trasmissione dell’autodichiarazione, comporta l’applicazione della tariffa prevista dall’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del decreto.

NON è necessaria la compilazione dell’autodichiarazione per le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, per i depositi conto terzi di alimenti, per i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry, perché sono comunque assoggettati alle tariffe ai sensi dell'articolo 6, comma 10 del D.Lgs. 32/2021.

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - COME E QUANDO

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ASL, in base al livello di rischio assegnato agli stabilimenti alimentari riferito all’anno in corso, emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo di ogni anno. 

La tariffa è differenziata in base a tre livelli di rischio (Basso € 201 - Medio € 402 - Alto € 804), calcolato per ciascuno stabilimento dalla stessa ASL, sulla base della tipologia di attività e degli esiti dei controlli ufficiali. 

E' assoggettato alle tariffe lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui all’Allegato 2 Sezione 6, Tabella A del decreto, in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'AUTODICHIARAZIONE (Autodichiarazione per tariffe forfettarie D.Lgs. 32_2021) di cui sopra.

EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO E TERMINI

Gli stabilimenti devono ottemperare al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Nel caso in cui l’operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l’ASL applica la maggiorazione del 30% all’importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla nuova richiesta di pagamento, in caso di ulteriore inadempimento, l’ASL applica la procedura di recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico su IBAN o versamento su bollettino di c.c.p. (scarica documento riferimenti per tariffa forfettaria)   

Copia del pagamento deve essere trasmessa all'ASL CN1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

•  dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it oppure

• protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

ESCLUSIONE PER INTERMEDIARI SENZA DEPOSITO (BROKER)

Gli intermediari che effettuano commercio all'ingrosso di alimenti e bevande ma non dispongono di un deposito non sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria annua prevista dal D.Lgs. 32/2021.

APPROFONDIMENTI

Il privato cittadino o l'Operatore del settore alimentare (O.S.A) che intenda aprire un'attività di vendita, produzione e/o preparazione di alimenti o modificare un'attività esistente può richiedere al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione o ai Servizi Veterinari una verifica in loco dei prerequisiti igienico sanitari dei locali.

Per richiedere le informazioni necessarie ad ottenere il relativo parere è necessario compilare il modulo predisposto.