I fitosanitari sono sostanze o preparati utilizzati in agricoltura per proteggere, in modo preventivo o curativo, le colture e i loro prodotti dalle principali minacce che possono comprometterne la salute e la qualità. Queste includono parassiti di origine animale o vegetale, virus, batteri, funghi, agenti patogeni e piante infestanti.
Negli ultimi anni sono state emanate, a livello europeo e nazionale, numerosi indirizzi normativi e soluzioni tecniche per un utilizzo responsabile dei prodotti fitosanitari.
Il ruolo del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)
Il SIAN svolge contribuisce a garantire un uso sicuro e responsabile dei prodotti fitosanitari. Tra le sue principali attività rientrano:
I locali destinati al deposito e alla vendita di prodotti fitosanitari devono disporre dell’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Sindaco, come previsto dal D.P.R. n. 290/2001. Il SIAN verifica l’idoneità dei locali e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Sindaco.
Chiunque desideri avviare un’attività commerciale per la vendita e deposito di prodotti fitosanitari o coadiuvanti (sia come titolare individuale che come società) deve presentare, tramite il SUAP, apposita istanza al Sindaco del Comune dove è ubicata l’attività e, per conoscenza, al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL competente.
Le procedure per il rilascio della autorizzazione e la documentazione da allegare sono specificate in dettaglio nel punto 1 dell’ allegato A (Allegato A.pdf) della DGR-n.7-10295 del 5 agosto 2003.
Il Sindaco, per concedere l’autorizzazione, si avvale del parere favorevole del SIAN.
Il SIAN procederà con un sopralluogo per verificare l’idoneità dei locali e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi riportati nell’allegato B (Allegato_B .pdf) della DGR-n.7-10295 del 5 agosto 2003.
Una volta completato il sopralluogo, emetterà un parere, che sarà trasmesso al Comune richiedente.
Procedura analoga dovrà essere seguita in caso di modifiche significative dell’attività.
Normativa di riferimento:
Per maggiori informazioni, contattare il SIAN dell’ASL CN1 all'indirizzo mail sian@aslcn1.it
Il patentino o più correttamente “certificato di abilitazione” è il documento indispensabile per chiunque intenda acquistare, utilizzare, vendere od effettuare consulenza in merito ai prodotti fitosanitari.
Dal 26 novembre 2014, le modalità per ottenere o rinnovare i certificati di abilitazione sono state aggiornate/modificate in base al Decreto Ministeriale 22/01/2014 (PAN-"Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari") e al D.Lgs 150/2012.
La Regione Piemonte, ha recepito e approvato con la DGR n. 44-645 del 24/11/2014 e successiva DGR n. 26-3513 del 09/07/2021 le disposizioni attuative del DM 22 gennaio 2014 in materia di formazione.
Il nuovo sistema di formazione di base e aggiornamento è finalizzato a:
I certificati vengono rilasciati dalla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenute a trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la dichiarazione di vendita dei prodotti fitosanitari o autocertificare in caso di mancata vendita.
La comunicazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp
Il D.Lgs 150 del 14 agosto 2012 art 26 ha abrogato l'obbligo della vidimazione, da parte dell’ azienda sanitaria locale, del registro delle quantità vendute dei prodotti fitosanitari.
Rimane comunque l'obbligo della tenuta e dell'aggiornamento del registro, che va debitamente intestato con ragione sociale, completa di codice fiscale e/o partita IVA della Ditta; le pagine devono essere numerate in modo sequenziale con l'indicazione del numero totale dei fogli componenti il registro (es.: pag.1/di...numero pagina finale del registro).
Gli operatori del settore alimentare (OSA) che producono prodotti primari di origine vegetale sono tenuti a registrare l’utilizzo dei formulati e a conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari. Tale documentazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti per i controlli. L’attività di verifica sull’uso dei fitosanitari coinvolge, oltre ai Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), anche altri servizi del Dipartimento di Prevenzione, come il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), ciascuno con competenze specifiche. I controlli possono essere effettuati in modo coordinato e congiunto.
Per ulteriori informazioni consultare
Il sopralluogo preventivo viene effettuato dal personale ispettivo del SIAN al fine valutare con il richiedente, in maniera preventiva, la presenza dei requisiti strutturali e igienico sanitari dei locali destinati al deposito e alla vendita di prodotti fitosanitari. A seguito del sopralluogo, viene rilasciato un verbale scritto che può essere ritirato dall'interessato o trasmesso d'ufficio al recapito indicato.
Per richiedere il Sopralluogo Preventivo occorre:
Si specifica che il sopralluogo preventivo non sostituisce il sopralluogo ispettivo finalizzato all’ottenimento dell’idoneità necessaria per il rilascio dell’Autorizzazione Sanitaria da parte del Sindaco.
Per maggiori informazioni, contattare il SIAN dell’ASL CN1 all'indirizzo mail sian@aslcn1.it